Per una disciplina unica del licenziamento individuale ingiusto
Le ipotesi di riforma dell’articolo 18 che sono circolate nei giorni scorsi convergono su un punto: distinguere tre diverse tipologie di licenziamento. Il licenziamento impugnato dal lavoratore e ritenuto ingiusto in sede giudiziaria verrebbe dunque sanzionato con tre diverse modalità: (1) se il giudice rileva discriminazione resterebbe l’obbligo di reintegro del lavoratore discriminato, (2) nel caso in cui il licenziamento sia stato motivato da ragioni disciplinari verrebbe data al giudice la facoltà di decidere tra il reintegro e un risarcimento e, infine, (3) se il licenziamento è stato motivato da ragioni economiche il giudice potrebbe soltanto notificare un risarcimento (il cui ammontare sarebbe già stabilito in funzione dell’anzianità). Nelle righe che seguono riassumo quali sono le conseguenze negative dell’articolo 18 e perché un intervento simile sarebbe poco efficace sulle stesse.











