12
Apr
2021

Maratona concorrenza: liberare le spiagge

L’AGCM, da tempo, si sta impegnando per la liberalizzazione del comparto balenare. A fronte di uno scenario politico che, seppure con diverse sfumature, sostiene compatto le ragioni degli attuali gestori dei lidi privati, chi esercita le funzioni di garante della concorrenza è sempre stato coerente nel caldeggiare l’applicazione dei principi di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento anche a questo comporto, facendosi promotore anche di iniziative giudiziarie per ottenere finalmente la messa a gara delle spiagge a tutt’oggi detenute in forza di ripetute proroghe dei titoli concessori originariamente acquisite sulla base delle procedure previste dal codice della navigazione del 1942 e del relativo regolamento attuativo.

E’ notizia recente l’accoglimento del ricorso avanti al TAR Toscana contro gli ennesimi prolungamenti delle concessioni disposti dal Comune di Piombino (LI). Grazie alla ammirevole pervicacia dell’Antitrust il giudice amministrativo ha così avuto modo di ribadire l’obbligo di disapplicazione della proroga automatica e generalizza più volte disposta dal legislatore, chiarendo che “in seguito alla soppressione dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico”(TAR Toscana-Firenze, sez. II, 8 marzo 2021, n. 363). 

Date queste premesse, non sorprende che la Segnalazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della legge annuale del mercato e della concorrenza comprenda anche la proposta di abrogare la disposizione di legge nazionale contenuta all’art. 1 c. 682 della L. n. 145/2018 che, per venire incontro alle richieste degli operatori del settore, prevede una estensione al 2033 di tutte le c.d. concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative. L’AGCM infatti tiene a sottolineare che la mancanza indizione di procedure competitive per l’assegnazione di questo tipo di concessioni – oltre a contrastare con il diritto europeo al punto da avere comportato anche l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea e quindi generare contenziosi a più livelli – ha effetti nocivi sotto diversi aspetti. In prima battuta, perché impedisce la contendibilità di una risorsa scarsa come le spiaggia costituendo delle rendite di posizione ad appannaggio dei gestori esistenti. Poi perché scoraggia gli investimenti propri invece dei contesti di mercato. E da ultimo perché non consente l’adeguata valorizzazione di questi beni da parte dello Stato che ne è formalmente il titolare e pure continua a praticare canoni obiettivamente irrisori (fino allo scorso anno per lo più inferiori ai 2.500 euro annui).

In questa prospettiva, la proposta di abrogazione dell’ultima di proroga ex lege è opportunamente accompagnata dal suggerimento di impostare le necessarie procedure di assegnazione delle concessioni in modo che i canoni siano anche l’esito di confronti competitivi in grado di riflettere l’effettiva capacità di produrre reddito delle spiagge a pagamento. D’altronde, a ben vedere, solo in caso di mancato ricorso a procedure a evidenza pubblica – che rappresenta l’obiettivo primario di chi si propone una riforma di settore proconcorrenziale – è corretto proporre, come fa un po’ sbrigativamente l’AGCM, la limitazione della facoltà del subconcessione da parte dei concessionari a casi eccezionali e comunque limitati nel tempo come originariamente previsto dall’art. 45 bis cod. nav.. Se una limitazione del genere può risultare una indebita ingerenza nella libera organizzazione dell’attività di concessionari selezionati tramite gara, non è infatti difficile comprendere come essa rappresenti un accorgimento necessario per evitare che i concessionari beneficiari di proroghe lucrino significativi extraprofitti esigendo canoni di affitto di azienda di gran lunga superiori rispetto ai canoni dovuti per legge alla stato.

Soprattutto in un periodo di contrazione delle entrate tributarie e contemporanea esplosione della spesa pubblica finalizzata alla mitigazione della conseguenze economiche della crisi epidemiologica non appare tollerabile che una risorsa importante come le spiagge venga ancora arbitrariamente sottratta alla concorrenza anziché essere messa a gara a beneficio dell’erario e, auspicabilmente, a improrogabile sollievo della generalità dei contribuenti.

Il primo articolo della maratona #concorrenza2021 e la lista degli altri articoli sono disponibili qui.

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