17
Lug
2026

Accanimento incostituzionale contro il Terzo Settore

Il governo e il Parlamento hanno varato un provvedimento che, a giudizio di molti esperti, è palesemente incostituzionale, poiché viola gli artt. 3, 53, 117 e 118. Infatti, l’art. 16-ter TUIR, introdotto dall’art.1 comma 10 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) produce effetti che contrastano con i principi stabiliti negli articoli citati: ragionevolezza del prelievo (art. 3), capacità contributiva e progressività (art. 53), tutela del diritto di proprietà (art 117), sussidiarietà orizzontale e incentivo alle donazioni (art. 118).

La norma stabilisce che per redditi superiori a 75.000 euro il totale delle spese detraibili è soggetto a un tetto massimo pari a: Importo base × Coefficiente familiare. L’importo base è 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro, e il coefficiente familiare dipende dai figli fiscalmente a carico (0,50 senza figli; 0,70 con un figlio; 0,85 con due figli; 1,00 con tre o più figli o un figlio con disabilità).

Questo tetto si applica al totale delle spese detraibili, mentre la detrazione sulle donazioni ETS è del 30% sulle spese ammesse.
Vediamo che cosa succede a due contribuenti, A e B che hanno rispettivamente 78.000 e 75.000 euro di reddito e fanno due donazioni di uguale ammontare, pari a 30.000 euro.

Per semplicità assumiamo che i due contribuenti abbiano solo donazioni (nessuna ristrutturazione, nessuna spesa sanitaria rilevante) e nessun figlio a carico. Il tetto di spesa detraibile per il contribuente A con reddito di 78.000 euro è di 7.000 euro (14.000 × 0,50), e la detrazione massima ottenibile è il 30% di 7.000 = 2.100 euro.

Con 75.000 euro, il contribuente B con 75.000 euro si trova al di sotto della soglia di attivazione, pertanto si applica il vecchio regime: 30% di 30.000 = 9.000 euro di detrazione.

Questa disparità di trattamento fiscale per due donazioni identiche, produce una serie di effetti aberranti: non solo l’intero ammontare della differenza di reddito lordo viene espropriata dallo Stato al contribuente A, ma la sua aliquota effettiva risulta del 30,87%, mentre quella del contribuente B risulta del 21,19%. Ovvero una differenza di 3.000 euro lordi produce un reddito netto disponibile per il contribuente A che è di 53.920 euro, contro 59.110 euro del contribuente B. Al contribuente che guadagna 3.000 euro di più dell’altro rimane un reddito netto inferiore di oltre 5.000 euro rispetto all’altro contribuente! La Fondazione Terzjus e il Consiglio Notarile di Milano, tra gli altri, hanno segnalato come la norma penalizzi coloro che contribuiscono con le loro donazioni allo sviluppo del terzo settore. A nostro avviso il problema creato è assai più grave, poiché si ledono principi fondamentali della tassazione sanciti dalla Costituzione.

Mario Dal Co è Presidente della Fondazione Alma Dal Co ETS

Appendice:

Art. 3: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Art. 117. Qui il rinvio è indiretto: la compressione del diritto di proprietà deriva dalla perdita patrimoniale prodotta dalla norma fiscale, ingiustificata perché sproporzionata rispetto allo scopo. La sproporzione viola l’art. 1 Prot. add. CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo recepita con L. 848/1955). La violazione CEDU si traduce in violazione dell’art. 117 Cost. (che impone il rispetto degli obblighi internazionali tra cui la CEDU).

Art. 118, ultimo comma: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

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