Investimenti esteri: l’eccezione diventa regola
Il 16 luglio 2026 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2026/1386, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione europea. Il provvedimento trova applicazione, nella sua interezza, dal gennaio 2028. Data, questa, dalla quale l’impianto normativo intende contribuire, in modo decisivo e con un approccio aggiornato, al rafforzamento della sicurezza economica dell’UE.
Se con le soluzioni adottate a norma della precedente disciplina, che verrà abrogata, è stato in prima battuta realizzato l’obiettivo di prevedere un meccanismo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri diretti e aumentare la consapevolezza in merito ai rischi transfrontalieri per la sicurezza o l’ordine pubblico da questi in via di ipotesi derivanti, con il nuovo regolamento l’Unione intende ora incrementare l’efficienza e l’efficacia delle verifiche sui foreign direct investments, in particolare realizzando – grazie all’obbligo generale di dotarsi di procedure di controllo – un quadro europeo chiaro e coerente.
La nuova disciplina dell’UE (ma anche quella destinata a essere superata) in tema di investimenti esteri opera, come è noto, in un momento storico complesso, caratterizzato da cambiamenti epocali che, nell’arco di pochi anni, hanno modificato in profondità gli equilibri geopolitici ed economici sui quali si fondava l’ordine internazionale, ancor prima che europeo e nazionale.
Dalla pandemia ai più recenti eventi bellici, passando attraverso la ridefinizione degli assetti dell’Alleanza Atlantica e le crisi di identità che riguardano la politica industriale europea (e non solo), si sommano gli elementi che hanno contribuito a mutare, almeno in parte, gli assi portanti del sistema economico contemporaneo, primo fra tutti il rapporto tra libertà dei mercati e intervento dello Stato nell’economia. Ed è proprio in merito a tale rapporto che le norme qui considerate assumono una rilevanza centrale.
Lasciando infatti sullo sfondo questioni di maggiore dettaglio, così come un’analisi delle singole previsioni del regolamento del 2026 e la condivisibile necessità di tutelare beni e strutture strategiche, su di un piano più alto è opportuno ricordare che è proprio tra le maglie dello screening degli investimenti in questione che – grazie anche alla progressiva espansione di “concetti chiave” quali “sicurezza” e “ordine pubblico”, tanto importanti quanto difficilmente circoscrivibili – è andata nel tempo riaffermandosi una significativa e non certo velata presenza del pubblico nel mercato. Presenza che comporta il superamento, più o meno esplicito, di quel principio di neutralità in forza del quale chi è “arbitro” non dovrebbe allo stesso tempo comparire come “giocatore”.
Venendo al contesto italiano, gli avvenimenti che hanno interessato le più recenti vicende economico-finanziarie (in particolare del mondo bancario) confermano, in modo chiaro, quanto precede, delineando peraltro uno scenario particolarmente articolato, nel quale la materia del controllo sugli investimenti esteri, declinata in termini di golden powers ed estesa in modo significativo quanto a perimetro applicativo, si è nel tempo arricchita di sfumature operative, offrendo complicazioni procedurali e incertezze, oltreché un incremento di costi in larga parte non comprensibile e difficilmente giustificabile.
Pur a fronte di tali profili critici e delle molte perplessità sollevate, i poteri di intervento in parola e i relativi meccanismi sono divenuti oggetto di una crescente “normalizzazione” culturale e normativa, entrando stabilmente nel lessico giuridico contemporaneo e trasformandosi da eccezione a componente strutturale del nuovo equilibrio tra Stato e mercato. Equilibrio progressivamente sbilanciato verso il pubblico e capace di riaffermare l’ingresso di logiche diverse all’interno di processi che, almeno secondo l’impostazione tradizionale dell’economia aperta, avrebbero dovuto mantenere una maggiore autonomia rispetto a influenze politiche.
Con riferimento al piano europeo, è naturalmente ancora presto per valutare se l’applicazione delle regole in commento sia in grado di correggere le criticità dell’attuale disciplina e di predisporre un quadro ispirato non solo a tattiche difensive, ma anche alla valorizzazione di un sistema seriamente competitivo, nel quale la protezione degli asset strategici non sostituisca la capacità di svilupparne di nuovi. È però già possibile interrogarsi – ed è bene iniziare a farlo – sull’approccio da tenere nei confronti delle soluzioni offerte dal nuovo regolamento e sulla necessità che le stesse garantiscano un’effettiva tutela dei settori chiave dell’economia europea, senza condurre ad una compressione ancor più forte delle dinamiche del mercato, all’insegna di una rinnovata forma di dirigismo pubblico.
















