7
Gen
2014

Lo Stato e il Marchese del Grillo

Come sotto l’albero di Natale, all’ombra della legislazione di fine anno si trovano sempre regalini di rara simpatia. Il problema è che i regalini del legislatore non si possono riciclare girandoli a qualcun altro.

Non si vuole parlare della degradante prassi dei decreti milleproroghe; non si vuole parlare dell’allucinante prassi delle leggi finanziarie (ora leggi di stabilità: cambia il nome, ma, chissà perché, non cambia la sostanza…), che sono tristi carovane nelle quali ogni parlamentare cerca di far salire qualche norma; non si vuole nemmeno parlare dei devastanti effetti che queste modalità di legislazione hanno provocato, provocano e provocheranno sul sistema delle fonti, ormai trasformato in un inestricabile guazzabuglio di grida e di norme manifesto. No, sono tutti argomenti che meritano approfondimenti specifici, ma che si ripetono con agghiacciante costanza: la mia attenzione, invece, è stata attratta da una normettina in materia di locazioni, dapprima introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, cioè dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e poi modificata dall’art. 2, comma 1, decreto legge 30 dicembre 2013 n. 151.

No, pur parlando di locazioni non si tratta dell’ennesimo blocco degli sfratti – il 29esimo a partire dal 1978 – la norma di cui si vuole discutere è una novità: “le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell’ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 30 giugno 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso é stabilito in 180 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto”.

L’ho letta e riletta ma è inutile, torno sempre allo stesso punto: c’è scritto proprio quello che c’è scritto, cioè che tutti gli enti pubblici più importanti possono semplicemente stracciare i contratti che hanno stipulato il giorno prima. Certo, il Governo ha detto e ripetuto che con questa norma si vogliono eliminare gli scandalosi “affitti d’oro” (già, a proposito: quando un affitto può essere definito “d’oro”?); certo, pregevoli servizi giornalistici hanno più volte evidenziato situazioni in cui gli enti pubblici pagano canoni locatizi apparentemente assurdi ed inutili; certo, questa disposizione contribuirà a ridurre la spesa pubblica (già: ne siete proprio convinti?); però qui non si cerca di individuare gli abusi, di eliminare quelli esistenti e di prevenirli per il futuro. No, qui si conferisce alla pubblica amministrazione il puro e semplice potere di non rispettare i contratti di locazione di immobili, tutti i contratti di locazione, senza alcuna distinzione.

Da circa mezzo secolo si permette impunemente alla pubblica amministrazione di appropriarsi della proprietà privata senza seguire regole e procedure (leggasi: occupazione d’urgenza e le conseguenze giurisprudenziali): cosa volete, è solo il diritto di proprietà immobiliare.

Vi sono altri esempi colossali di come allo Stato sia permesso tutto: le giustificazioni non mancano mai, luccicano e risplendono di modernità, di sviluppo e di progresso. E noi restiamo in silenzio, tanto non è mai un “mio” problema: io non sono ricco, tassate senza pietà i ricchi; io non sono proprietario, tassate senza pietà i proprietari; io non sono un evasore, eliminate il contante. Anche in relazione a questa norma mi sembra già di sentire: “intanto che m’importa, non ho mica locato una casa allo Stato o al comune, i problemi sono ben altri! Anzi, così si colpiscono gli speculatori. Finalmente!”

Certo. Intanto il cerchio si stringe sempre di più.

Adesso lo Stato ci butta in faccia questa disposizione, sfrontata, sguaiata, motivata in modo imbarazzante, priva del benché minimo rispetto del principio fondamentale della civiltà giuridica occidentale (ah, a proposito: ve la ricordate la storia della giungla del mercato? E questa cos’è, civiltà?), cioè “pacta sunt servanda”. Chissà quale sarà il gradino successivo…

Sì, lo stato di diritto, in Italia, non esiste. E forse non è nemmeno mai esistito. Lo sapevamo già, ma vederselo buttato davanti in modo così brutale, sinceramente, fa una certa impressione. Mi ricorda una battuta famosa del protagonista di un vecchio bellissimo film interpretato magistralmente da Alberto Sordi, il “Marchese del Grillo”: “io so’ io, e voi nun siete…”.

Già, appunto.

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10 Responses

  1. Simone

    Il termine di 180 giorni per la disdetta da parte dell’inquilino è prassi comune in tutti i contratti di diritto privato relativi alla locazione.
    Non mi pare quindi così scandalosa questa previsione.

  2. gianfranco

    ma un cotratto per essere valido non dovrebbe avere gia adesso un termine di scadenza e delle condizioni di preavviso di recessione?
    se questi contratti non hanno queste condizioni non possono essere semplicemente dichiarati nulli?

  3. DDPP

    Infatti!
    Ma non riesco a capire bene : questo vorrebbe dire che sino a questa norma La PA non poteva disdire un contratto di locazione se comunicato con sei mesi di anticipo?
    E con quanto anticipo dovevano comunicarlo?
    Dovevano andare comunque sino al termine di scadenza del contratto di locazione?

  4. Al Cos

    @Simone se lo Stato ha sottoscritto dei contatti che hanno delle clausole differenti, con questa legge, può disdire il contratto a prescindere da delle clausole più restrittive precedentemente accettate.
    Così lo stato di diritto va a farsi benedire!

  5. Al Cos

    @Simone se lo Stato ha sottoscritto dei contatti che hanno delle clausole differenti (esempio: termini più lunghi per la disdetta), con questa legge, può disdire il contratto a prescindere da delle clausole più restrittive precedentemente accettate.
    Così lo stato di diritto va a farsi benedire!

  6. Francesco

    I Contratti con la pubblica amministrazione valgono come la carta del gabinetto, se a deciderlo è la stessa pubblica amministrazione. Disgustorama!

  7. Marco P

    Le leggi possono cambiare e cambiano. Probabilmente è corretto assimilare i rapporti di locazione instaurati dalle pubbliche amministrazioni a quelli tra privati, per quanto riguarda le disdette. Il problema è che questa disposizione non cambia le create in tavola – com’è lecito e come ci si aspetta da una legge seria – da “domani” in avanti, ma interviene anche sui contratti stipulati ieri, spesso in buona fede, da locatori che sulle base delle legittime aspettative generate da quei rapporti hanno quasi sicuramente investito, preso impegni ecc.

  8. Pregevole articolo, situazione insostenibile. Ma se l’Italia non è uno stato di diritto, prendete la posizione dell’unica alternativa: Indipendenza. Ridiamo la libertà ai cittadini disegnano le giurisdizioni su territori più omogenei. Azzeriamo i governi ed apriamo una pagina di Storia che permetta un futuro ai nostri figli.

  9. boscolo giancarlo

    e regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell’ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 30 giugno 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso é stabilito in 180 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto”.

    scusi avvocato io sono profano di queste norme e le chiedo: la sovrascritta norma significa che l’ente può disdire il contratto il 29/06/2014 e lasciare lo stabile il 29/12/2014 ? oppure deve disdire 180 giorni prima del 30/06/2014?

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