22
Dic
2017

Equo compenso: le ultime novità—di Enrico Goitre

La commissione bilancio della Camera, in modo assolutamente bipartisan, ha approvato un emendamento che modifica le già pessime norme sull’equo compenso introdotte all’art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 dall’art. 19quaterdecies del decreto legge 148 del 2017.

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Enrico Goitre.

Quando si tratta di spendere, regolare, tassare o, più in generale, di ridurre la libertà individuale, tra i politici italiani non esistono differenze di schieramento.

E così, pochi giorni fa, la commissione bilancio della Camera, in modo assolutamente bipartisan, ha approvato un emendamento che modifica le già pessime norme sull’equo compenso introdotte all’art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 dall’art. 19quaterdecies del decreto legge 148 del 2017.

L’emendamento, presentato da Nunzia De Girolamo e (Forza Italia – quelli della rivoluzione liberale!), ha subito trovato il sostegno di Chiara Gribaudo (Partito Democratico) ed è stato approvato a larga maggioranza.

Le modifiche votate dalla commissione bilancio sono, in sostanza, tre:

  • viene considerato equo solamente il compenso conforme ai parametri ministeriali (parametri che, in base all’attuale tenore dell’art. 19quaterdecies, devono invece solamente essere considerati per determinare l’equità del compenso);
  • si elimina la possibilità che le clausole rientranti c.d. vessatorie siano oggetto di una specifica trattativa;
  • si elimina il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione per la declaratoria di nullità, ad oggi previsto in 24 mesi.

Al di là della pessima tecnica legislativa impiegata,[1] che ha dato alla luce un testo anche più disordinato e confuso di quanto già non fosse, le modifiche proposte puntano a comprimere ulteriormente la libertà contrattuale delle parti, considerando sempre vessatorie (e quindi nulle) le clausole rientranti nel catalogo di cui ai commi 4, ,5 e 6, senza che le parti possano accordarsi diversamente.

Inoltre, il fatto che il compenso difforme dalle tabelle ministeriali sia ritenuto automaticamente vessatorio reintrodurrà – né più, né meno – il sistema delle tariffe minime. Con buona pace dei clienti, che pagheranno ancora una volta il conto.

Non è il caso di ripetere quanto già scritto in merito all’inutilità e alla dannosità delle disposizioni in materia di equo compenso. Se l’equo compenso era un errore, qui non si fa altro che aggravarlo.

Il Senato è ora chiamato ad approvare o a respingere l’emendamento entro la settimana. Se è lecito sperare in sussulto di dignità dei nostri senatori, è ragionevole ritenere che le modifiche verranno approvate.

La campagna elettorale è cominciata. Non è un caso che la legge di bilancio contenga una serie di piccoli e grandi privilegi – il rinvio della direttiva Bolkestein, l’esenzione dei notai dalla vigilanza dell’Antitrust, l’estensione dell’ambito del servizio universale delle Poste – a beneficio di questa o quella categoria. Il tutto, rigorosamente, a spese dei consumatori. Dopotutto, tra pochi mesi si vota. E le corporazioni – che hanno già espresso pubblicamente il loro ringraziamento all’Onorevole De Girolamo e ai suoi colleghi – votano.

 

[1]: Ad esempio, stando alla bozza di emendamento pubblicata sul sito web della Camera (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201712/emendamenti/Html/05/C4768/segnalati_r.htm), l’eliminazione dell’inciso “salvo che siano state oggetto di specifica trattativa” dal comma quinto dell’articolo 13 della legge 247/2012 rende superfluo il comma sesto, che predicava la vessatorietà di una serie di clausole quand’anche fossero state oggetto di specifica trattativa tra le parti. Di questo difetto di coordinamento, tuttavia, la commissione bilancio non deve essersi resa conto, posto che ha addirittura integrato il comma sesto, prevedendo che tutte le tipologie di clausole elencate al comma quinto si considerino vessatorie, facendo salva solamente quella sub lettera f) (i.e. la previsione di termini di pagamento superiori a sessante giorni). Quest’ultima esclusione è peraltro contraddetta dall’eliminazione della possibilità che le clausole vessatorie siano trattate in modo specifico.

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