25
Lug
2014

Dal d.l. competitività una picconata al privilegio IVA di Poste

Troppo spesso il procedimento di conversione dei decreti-legge rappresenta un’occasione per annacquarne il contenuto o ridurne la portata; talora, però, il passaggio parlamentare consente di apportarvi migliorie e potenziarne l’impatto: è il caso del d.l. competitività (n. 91/2014), che il Senato si appresta ad approvare, dopo che il governo ha posto la fiducia sulla formulazione partorita dalle Commissioni, e che include adesso un articolo 32-bis, volto a rimuovere un’odiosa disparità che tuttora ostacola un’effettiva concorrenza nel mercato postale.
Il riferimento è all’asimmetria assicurata ai servizi dell’ex monopolista dalla vigente normativa tributaria, che esenta dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto le prestazioni rientranti nel servizio universale effettuate dai soggetti designati alla sua fornitura; con il risultato che i concorrenti nuovi entranti devono fronteggiare uno scalino del 22% nella determinazione delle proprie tariffe. Si tratta di un tema che l’Istituto Bruno Leoni solleva da anni e che ha incontrato l’attenzione più autorevole della Corte di Giustizia (già nel 2009) e, sulla scorta della posizione di quella, dell’Antitrust. In particolare, il Garante della concorrenza ha disposto la disapplicazione dell’art. 10, co. 1, n. 16) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui sottrae al prelievo anche le prestazioni di servizi soggetti a contrattazione individuale. L’emendamento 32.0.3 a firma Tomaselli e altri mira a dare definitività alle conclusioni del regolatore, peraltro avallate dal giudice amministrativo e reiterate in occasione dell’annuale segnalazione al Parlamento, introducendo un’espressa deroga all’esenzione.
L’asimmetria non verrà eliminata; e, invero, la normativa europea non si spinge a pretenderlo. Però il suo ambito verrà ricondotto a confini maggiormente compatibili con lo sviluppo di un mercato competitivo nel recapito. È, infatti, nei segmenti della posta massiva – quella originata dai grandi speditori come banche, assicurazioni e utility – ma anche della posta raccomandata o assicurata e del direct mail che i clienti dispongono dei volumi e della forza contrattuale necessari a negoziare le condizioni tecniche ed economiche del servizio; ed è in questi àmbiti, dunque, che la concorrenza può più facilmente svilupparsi. Inequivocabilmente, da oggi in poi, tutte le prestazioni rientranti in queste modalità di tariffazione saranno sottoposte al medesimo prelievo, a prescindere dall’identità dell’operatore prescelto.
Poste potrà, peraltro consolarsi un’altra integrazione al decreto: quella che dispone il pagamento all’azienda della somma di 535 milioni di euro, in esecuzione in una sentenza dello scorso ottobre del Tibunale dell’Unione Europea. In quella sede, il giudice comunitario di primo grado aveva cassato una decisione della Commissione, che nel 2009 aveva stabilito che la remunerazione corrisposta dal Tesoro all’ex monopolista a fronte dell’impiego delle somme raccolte dai conti correnti postali, come disciplinata della legge finanziaria per il 2006, costituisse aiuto di stato e dovesse essere restituita. Ciò che l’Europa toglie, l’Europa dà. Con quanta prontezza, dipende dalla solerte collaborazione del legislatore nazionale.

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2 Responses

  1. ALESSIO DI MICHELE

    Un momento ! A causa dell’ art. 19/633 assoggettare ad IVA il servizio universale fa decollare la detraibilità dell’ IVA pagata da Poste ai fornitori: bisognerebbe quantificare ed analizzare gli effetti.

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