30
Giu
2011

Tirannia fiscale/4: A proposito di norme tributarie aberranti

Tra le norme in discussione nella manovra finanziaria, il Sole24Ore rivela anche la modifica del famigerato art. 32 sugli accertamenti bancari, di cui ci siamo già occupati. Confidiamo dunque che gli organi di governo riacquistino, su questo punto, quel minimo di raziocinio necessario a constatare l’irragionevolezza dell’articolo e a eliminare il sistema delle presunzioni dei prelevamenti da conto corrente che informa in maniera illogica e vessatoria le indagini finanziarie.
Capita dunque a proposito, in speranzosa attesa di un esito positivo della modifica, una nuova lettera di Aldo Canovari, direttore editoriale della Liberilibri che già aveva inviato al Chicago blog le sue amare considerazioni sul sistema fiscale italiano.

Con questa, concludiamo le argomentazioni tecnico-giuridiche circa l’incostituzionalità e la contrarietà alla rule of law della presunzione di ricavo da prelevamenti bancari, con l’augurio che stavolta essa davvero possa essere eliminata, dopo vari tentativi, dalle nostro sistema.

Nel firmamento delle numerose norme tributarie che fanno del nostro sistema fiscale un arsenale di tortura e confisca per il cittadino comune, e allo stesso tempo un provvido congegno per alimentare la spesa pubblica a solo beneficio delle oligarchie al potere, l’art. 32/600 ( che sancisce l’ assimilazione di una uscita- costo- spesa ad una entrata-ricavo-reddito, ove il contribuente non indichi il soggetto beneficiario del pagamento) costituisce forse l’esempio più macroscopico di una norma assurda, contraria a buon senso e a diritto.

Il concepire ed approvare tale norma certifica il trionfo della follia del legislatore.
Pur non ignorando la Sentenza della Corte cost. n.225 del 6-06-2005 ( G.U. del 15-06-2005), che respinse l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 32, Dpr. n.600/73, così come modificato dall’art. 1, comma 402, lett. a), n.1.1), L.30-12-2004, n.311 ( S.O. n. 192 alla G.U. n. 306 del 31-12-2004 ) con effetto dal 1-01-2005, si ritiene che detta norma debba assolutamente essere corretta dal Parlamento.

La sentenza della Corte infatti è assolutamente non convincente, stante la sua formulazione che non è argomentativa, ma solo assertiva di un postulato manifestamente illogico.

In essa si afferma semplicemente che non si verificherebbe violazione dei principi costituzionali in quanto l’assunto sulla indeducibilità delle componenti negative sarebbe smentito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sancisce la deducibilità dei costi dai ricavi accertati induttivamente.

Così interpretata, la norma si sottrarrebbe alla censura di violazione dell’art. 53 della Costituzione “risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi […] in una presunzione di ricavi iuris tantum suscettibile cioè di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi”. Quindi tale presunzione non sarebbe lesiva del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, “non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare – sentenzia la Corte – che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile”.

Quest’ultima “asserzione”, oltre che priva di argomentazione è qualificabile sul piano della logica come puro postulato. Ma, anche assunta come tale, è veramente incomprensibile.

In qual modo dei “prelievi” possano essere “considerati in termini di reddito imponibile” supera ogni capacità d’intendimento nel campo della logica, della teoria economica, della pratica del vivere quotidiano e del diritto.
La motivazione di questa sentenza, con tutta la deferenza dovuta nei confronti della Corte, appare come il frutto di un qui pro quo, di un lapsus calami che ha determinato la confusione tra due termini contrari di senso e di segno algebrico: “prelevamenti” da un lato, e “versamenti” dall’altro.

Ciò detto, e tornando all’esame della norma, essa viola, ai nostri occhi, l’art. 3 della Costituzione per discriminare fra classi di contribuenti riferendosi a redditi che si configurino come frutto di attività o d’impresa o di lavoro autonomo. L’aver escluso l’altra categoria di contribuenti, quella dei LAVORATORI SUBORDINATI, o in ogni caso quella dei NON-IMPRENDITORI/NON-LAVORATORI AUTONOMI, la quale può egualmente realizzare redditi, plusvalenze, indennità, emolumenti e sottrarli al fisco, non appare fondarsi su alcuna legittima giustificazione ed è incompatibile con il principio desumibile dall’ art. 3 della Costituzione.

La portata discriminatoria della norma risulta peraltro confortata da recente giurisprudenza del Supremo collegio (Cass. sez. trib. 5 , n.23852 dell’11 novembre 2009 ) laddove, nell’accogliere il ricorso di una contribuente-lavoratrice dipendente, dà segno di enunciare il principio della inapplicabilità dell’art. 32/600 a tale classe di contribuenti, salvo che aliunde non emerga che svolgano attività di lavoro autonomo ( cioè a dire che esercitino attività imprenditoriali, professionali e comunque non subordinate). L’autorevole decisione conferma la impossibilità di attribuire all’art. 32 una lettura che consenta di assegnare alla norma una valenza non irragionevole, non discriminatoria, e quindi conforme a Costituzione.

La norma viola anche l’art. 53 della Costituzione perché altera la capacità contributiva facendo diventare un costo ciò che è un’uscita.

Concludendo, l’art. 32 del Dpr. 29 settembre 1973, n.600, violando la più elementare ragionevolezza, è in palese contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che i prelevamenti o gli importi riscossi risultanti da documentazione di natura finanziaria /bancaria sono posti come “ricavi o compensi” se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Esso va prima possibile rimosso dal nostro ordinamento.

Aldo Canovari

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4 Responses

  1. Borderline Keroro

    Bisogna cominciare, invece, a svuotare i conti bancari e togliere ossigeno allo Stato ladro e sprecone.
    Cominciamo a difenderci da questi delinquenti legalizzati che, tanto per dare una mano al Paese, si aumentano lo stipendio e si tolgono dalla lista di quelli che devono fare sacrifici.
    Ne ho le scatole piene.
    Ma quelli del PDL vogliono arrivare al 3% (leggasi: tre percento)?
    Ho già stretto un accordo con l’ortolano per i pomodori marci.
    Aspetto solo qualche comizio da queste parti, e, giuro, sarò assolutamente equanime nella distribuzione.

  2. luciano pontiroli

    “facendo diventare un costo ciò che è un’uscita”: dov’é la differenza?

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