Una scuola doppia, anzi tripla (e i risultati sono…)
Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Ivan Beltramba.
Lo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano approvato con il DPR n. 670 del 31 agosto 1972 a seguito della Legge Costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971, all’art. 19 prevede il diritto all’insegnamento nella propria lingua “materna”. È l’ulteriore recepimento, dopo il primo Statuto di autonomia della Regione T-AA (legge costituzionale del 26 febbraio 1948), dell’art. 1 comma a) del trattato De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, allegato all’Accordo di Parigi (trattato di Pace di Parigi) del 10 febbraio 1947. Solo le versioni in francese, inglese e russo del suddetto trattato sono “autentiche”.
Rispetto al 1946 e al 1947 ci si è accorti che esistono anche i ladini. La lingua ladina fa parte del ceppo “romancio”, che è parlato nell’arco alpino in varie versioni praticamente dal Medioevo, e ne fanno parte anche i retoromanci del Cantone Svizzero dei Grigioni (Grischun in rr) e dell’Alto Vallese, ed il Friulano. L’assenza di una versione ufficiale o “statale” ha fatto sì che praticamente ogni valle ne avesse una versione propria (il ladino della Val Badia ha notevoli differenze dal Gardenese, che a loro volta differiscono dal Fassano e dall’Ampezzano).











