23
Mar
2018

“Digital tax” all’europea: una creatura deforme

Un’imposta sui ricavi, che viene dalla Commissione intesa come una temporanea soluzione di second best ai problemi di tassazione dei redditi, contraddice in realtà il principio fondativo della moderna tassazione, secondo cui le imposte si prelevano su concrete manifestazioni di ricchezza e capacità economica.

Allontanerà una soluzione condivisa dei problemi di fiscalità internazionale

La proposta di direttiva annunciata dalla Commissione UE il 21 marzo 2018, finalizzata a introdurre una nuova imposta sulle transazioni digitali  delle grandi imprese multinazionali prevede, in sintesi, l’applicazione di un’imposta sui ricavi realizzati in Europa da soggetti di grande dimensione – con giro d’affari globale e fatturato europeo superiori a determinate soglie – grazie alla vendita di spazi pubblicitari, alla cessione di dati e agli abbonamenti a servizi digitali.

L’intento della Commissione è di predisporre una misura-tampone e una sorta di regime temporaneo comune, onde evitare un patchwork di misure stabilite a livello dei singoli Stati membri, come in effetti sta accadendo. E ciò nell’attesa che si raggiunga un clima favorevole alla effettiva modifica delle regole di fiscalità internazionale, mercé la revisione dei trattati contro le doppie imposizioni, sulla tassazione degli utili delle imprese secondo le linee-guida indicate dall’Ocse, il che dovrebbe in particolare realizzarsi con la rivisitazione del concetto di “stabile organizzazione”, ad oggi ampiamente basato su una presenza fisica dell’impresa estera sull’altrui territorio, e con un cambio di paradigma nella fissazione del luogo di produzione del reddito: l’idea di fondo è infatti quella di passare da un approccio source-based (in cui rileva la localizzazione delle strutture produttive dell’impresa) a uno destination-based (in cui assume centralità il mercato di sbocco e il territorio in cui si trovano i clienti dell’impresa e i consumatori finali).

La misura transitoria individuata dalla Commissione – denominata “digital tax” –  suscita tuttavia molteplici perplessità, in parte già evidenziate con riferimento ad analoghe misure assunte dai singoli Stati (come la “web tax” italiana sulle transazioni digitali rese attraverso mezzi elettronici approvata alla fine del 2017, e che dovrebbe applicarsi dal 2019).

Anzitutto, un’imposta sui ricavi (che rappresentarebbe una vera e propria “accisa”, ovvero un’imposta sul consumo, come tra un attimo vedremo) non sembra la risposta migliore per risolvere un problema di tassazione diretta, sui redditi delle imprese: i business legati all’economia digitale pongono un problema di obsolescenza nelle regole di localizzazione e misurazione dei redditi, sono dunque queste che vanno aggiornate, il che però non può avvenire stravolgendo lo stesso concetto di reddito, cioè surrogando un’imposta sui profitti con un’imposta sui ricavi lordi.

Un’imposta sui ricavi, che viene dalla Commissione intesa come una temporanea soluzione di second best ai problemi di tassazione dei redditi, contraddice in realtà il principio fondativo della moderna tassazione, secondo cui le imposte si prelevano su concrete manifestazioni di ricchezza e capacità economica (deve esistere una ability to pay alla base dei tributi), non già su poste contabili dotate di scarso valore segnaletico rispetto a tali manifestazioni: un’impresa potrebbe produrre ingenti ricavi ma produrre perdite, e in tal caso il prelievo si trasformerebbe surrettiziamente in un’imposta sul patrimonio, senza alcuna garanzia che nemmeno quest’ultimo esista.

E al riguardo non si potrebbe certo obiettare che oggi le imprese multinazionali costituenti il target delle misure in discussione producono profitti: le leggi tributarie sono leggi come tutte le altre, devono avere un contenuto generale e astratto, e reggere il vaglio dei principi (in primis costituzionali) della tassazione a prescindere dalle singole congiunture economiche.

La proposta della Commissione UE ha inoltre altri non marginali difetti e criticità: la “digital tax” sui ricavi è congegnata come misura selettiva, riguardando soltanto alcuni settori produttivi (dando così luogo al fenomeno di ring fencing che secondo l’Ocse andrebbe invece scongiurato), e, all’interno di questi, esclusivamente alcune imprese, senza una ragionevole base giustificatrice di questa selettività, il che aggrava i dubbi sulla legittimità della misura.

Peraltro, se come appare evidente dalle intenzioni dei proponenti questa ha carattere “compensativo” delle imposte che le grandi multinazionali dell’economia digitale vengono accusate di non versare né agli Stati in cui si trovano i clienti, né allo Stato di residenza (nel documento pubblicato on-line dal titolo Fair Taxation of the Digital Economy la Commissione afferma che l’imposta si applicherebbe ai ricavi “created from certain digital activities which escape the current tax framewok entirely”), non si comprende perché la stessa dovrebbe operare indiscriminatamente, a prescindere dal regime fiscale cui sono assoggettate le imprese colpite dalla misura: il rischio è che la nuova imposta generi un surplus di carico impositivo a scapito di imprese che magari già pagano imposte sul reddito in misura ordinaria nell’Home State, senza avvalersi di vantaggiose localizzazioni in Paesi a bassa fiscalità, e che addirittura pagano imposte in misura piena sugli utili nei grandi Stati dell’UE avendo in quegli Stati la residenza o la stabile organizzazione.

In tutti questi casi la nuova “digital tax” darà luogo ad una doppia imposizione, soltanto in minima parte alleviata dalla possibilità di dedurre il nuovo tributo dalle imposte sul reddito (per la Commissione UE, “Companies will be able to deduct the tax as a cost from their corporate tax base, alleviating the risk of being taxes twice on the same income”): peccato che per eliminare la doppia imposizione sarebbe necessario considerare la “digital tax” sui ricavi come un credito d’imposta utilizzabile a diretto scomputo della corporate tax, non già semplicemente come un costo deducibile dalla corporate tax base, giacché in questo secondo caso la doppia imposizione sarà eliminata soltanto parzialmente, in una percentuale pari all’aliquota dell’imposta sul reddito societario.

Non è poi detto che la “digital tax” (sempre che veda mai la luce) raggiunga l’obiettivo che si prefigge, ovvero tassare le imprese cui appare indirizzata: la stessa Commissione UE, forse consapevole delle difficoltà e obiezioni cui si va incontro nel classificare la nuova imposta tra i tributi diretti, men che meno sui profitti, ne riconosce la natura di imposta indiretta (“…this indirect tax would apply to revenues created from certain digital activities…”). Rammento tuttavia che le imposte indirette sono così chiamate per la loro attitudine a determinare una “incisione” di soggetti (contribuenti di fatto) diversi da quelli “percossi” dalla legge (contribuenti di diritto): è evidente dunque che la stessa sarà molto probabilmente oggetto di traslazione a valle, sui clienti finali, mercé un aumento dei prezzi di vendita. L’imposta si comporterà cioè per quel che appare, cioè un tributo speciale sul consumo, una sorta di addizionale selettiva all’Iva, dalla quale si differenzierà essenzialmente per mancanza della rivalsa giuridica sui clienti (ci mancherebbe altro), ferma restando la possibilità/probabilità di traslazione economica.

Inoltre, sussiste a mio avviso il rischio che la misura in questione, concepita come transitoria, si trasformi in realtà in un prelievo destinato a permanere in vita sine die, forse anche oltre il momento in cui entreranno in vigore i nuovi standards di fiscalità internazionale: perché mai le nuove future regole di localizzazione dei profitti dovrebbero indurre gli Stati membri a rinunciare al succoso gettito di un’imposta speciale sui consumi digitali, cioè un’imposta avente un diverso presupposto dai tributi sul reddito delle società?

Alle tante perplessità sul prelievo in esame si può infine  aggiungere una preoccupazione di ordine  geo-politico: la tassazione dei ricavi delle imprese con casa-madre extra-europea potrebbe finire non già per favorire, quanto per allontanare il raggiungimento di una soluzione strutturale ai problemi di localizzazione e imposizione dei profitti transnazionali della digital economy: trattandosi sostanziamente di un dazio e di una misura cripto-protezionistica, la stessa porterà acqua al mulino di chi i dazi li vuole introdurre per davvero, generando una escalation di ritorsioni e rappresaglie il cui esito ultimo potrebbe essere una vera e propria “guerra” commerciale su scala mondiale, di cui già si vedono i preoccupanti prodromi, non già una soluzione condivisa ai nuovi problemi della fiscalità internazionale.

You may also like

No, la mafia non controlla il 50% del Pil italiano
L’ideologia del covidismo
Addio a Franco Monteverde
Il Caso Savona, ovvero: le parole sono pietre

Leave a Reply