16
Lug
2011

Commissioni tributarie: la lotta di classe del governo – Parte II – di Manuel Seri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Manuel Seri, Presidente del Movimento in difesa dei lavoratori autonomi.

2. Mediazione obbligatoria

La recente manovra finanziaria “estiva” (D.L. 98/2011) ha introdotto anche in materia fiscale l’istituto della mediazione obbligatoria (art. 39, commi 9-11) che deve precedere l’attivazione del Giudizio davanti alla Commissione Tributaria e che si deve svolgere davanti allo Stesso Ufficio finanziario che ha esercitato la pretesa tributaria nei confronti del Contribuente.Sarà una ennesima inutile complicazione procedimentale, probabilmente illegittima (in passato infatti il ricorso gerarchico obbligatorio previsto per alcuni tributi minori è stato dichiarato incostituzionale; cfr. C. Cost., Sent. n. 56/1995 in materia di Tasse sulle Concessioni Governative; C. Cost., Sent. n. 406/1993 in materia di Imposta di Bollo), che si tradurrà in una ulteriore avvilente farsa recitata nell’ambito di un improbabile contraddittorio davanti ad un altro Operatore dello Stesso Ufficio, obiettivamente privo di un ruolo di effettiva terzietà e di una reale predisposizione a riesaminare in modo imparziale e super partes la posizione del malcapitato Contribuente.

Questo nuovo istituto servirà perciò soltanto per legittimare la pretesa di un “pizzo” più o meno salato da parte dell’Amministrazione finanziaria Stato giustificato dall’interesse ad evitare il contenzioso tributario; soprattutto per i Contribuenti infatti sta diventando estremamente oneroso rivolgersi al Giudice tributario sia per le rilevanti modifiche nella composizione dei Collegi che ne deprimono la competenza specifica nella materia (cfr. art. 39, commi 1-7), sia per l’introduzuione di una costosa “tassa d’ingresso” antipata costituita dal nuovocontributo unificato per le spese di giustizia sostitutivo dell’Imposta di Bollo e commisurato al valore della controversia (cfr. art. 37 c. 6 lett. t) sempre piuttosto elevato in questo settore per esigenze di budget e per gli incentivi collegati, sia infne per l’immediata esecutività degli accertamenti fiscali che dal 1° ottobre 2011 esporranno i Contribuenti al pagamento immediato di 1/3 dei maggiori tributi pretesi (art. 29 c. 1 del DL 78/2010).

Oltretutto non si capisce neppure come si combinerà questa mediazione obbligatoria con il tentativo preliminare di definizione mediante adesione (D.Lgs. 218/1997, Titolo I, Capi I-III), magari finito male per inaccoglibilità delle reciproche proposte: saranno due strumenti deflattivi del contenzioso alternativi o concorrenti? In questo secondo caso, che senso ha riproporre ad un altro Operatore dello Stesso Ufficio finanziario le stesse argomentazioni già respinte o accolte soltanto in parte? Chi si assumerà la briga di screditare la valutazione dell’altro operatore che ha già esaminato la posizione del Contribuente? E nel frattempo, che fine fanno i maggiori tributi accertati con un atto che sarà immediatamente esecutivo e che non tollererà ritardi nel pagamento di 1/3?

Non è una critica preconcetta ad un istituto in sé e per sé neutro o, forse, in anche utile (sempreché non si sovrapponga a quello della definizione mediante adesione), ma soprattutto una ferma censura alla mancanza di terzietà dell’organo davanti al quale si svolgerà confronto; … e l’esperienza di tanti contraddittori svolti per tentare di risolvere le controversie con gli Uffici finanziari in sede di adesione pre-giudiziale o di conciliazione giudiziale inducono a dubitare fortemente sulla utilità e affidabilità di una mediazione così concepita.

Per concludere va inoltre sottolineato che le tanto auspicate e dichiarate semplificazioni (“per ridurre il peso della burocrazia che grava … più in generale sui contribuenti, alla disciplin a vigente sono apoportate modificazioni così articolate …” – cfr. art. 7 c. 1 del D.L. 70/2011, appena convertito in Legge) si dissolvono inesorabilmente di fronte ad inutili e cervellotici appesantimenti procedimentali come quelli appena varati con la manovra estiva che, così come regolati, serviranno soltanto a “sfinire” ancora di più i Contribuenti e ad indurli subdolamente a lasciare un altro po’ di soldi nelle mani del Fisco.

Ma lo Stato ha bisogno di danaro, … tanto danaro, e le tasche dei Contribuenti sono lì, aperte, pronte ad essere svuotate nell’indifferenza generale e perciò …?!?

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6 Responses

  1. Giuseppe D'Andrea

    Questa è la solita solfa, chi ha la fortuna (disgrazia) di aver studiato un po di diritto ed ha chiaro il quadro generale del nostro ordinamento si rende conto che l’architettura che regge la Repubblica è stata fatta RAMMENDANDO, normative vetuste sulla scorta di pricipi “ingenui”. Il risultato è un “mostro” che dice tutto ed il contrario di tutto, nel nostro ordinamento sopravvivono norme (regi decreti) preesistenti alla Costituzione ed alla Repubblica (alcune delle quali immediatamente successive all’unità d’italia) che sono state “compatibilizzate” grazie al lavoro di sartoria della Corte Costituzionale, e tutto questo convive con la nuovissima normativa del 2011. In questo calderone si traccia il disegno di diversi tipi di stato e di amministrazione, ed il tutto ha una sola conseguenza: non hai mai la certezza di essere a posto, da qualche parte ci potrebbe essere una norma che stai violando, e che potrebbe essere usata contro di te e la tua inconsapevole buona fede.

    Ora capite perchè abbiamo 250.000 avvocati, centinaia di commercialisti… e miliardi di euro di evasione fiscale.

    Questa non è libertà questa non è democrazia, questa è la dittatura di un padrone, un leviatano che schiaccia l’onesto,il giovane, il volenteroso, il modesto ed incentiva il furbo, il technocrate ed il criminale.

    Bisogna cambiare tutto ciò.

  2. Federico

    Condivido e aggiungo. Per avere un’idea di come funzionera’ la mediazione tributaria basta guardare all’istituto dell’accertamento con adesione. Lo stesso ufficio che ha emesso l’accertamento (spesso privo di logica) risponde al contribuente che la riduzione dell’accertato non puo’ superare il 30% poiche’ altrimenti si sbugiarderebbero dei colleghi! Fino adesso almeno si poteva sperare nel contenzioso ma da oggi con giudici a libro paga dell’amministrazione (pensionati pubblici o avvocati dello stato) non c’è rimedio se non la ricusazione sistematica di tutti i collegi giudicanti.

  3. dm

    Il nuovo istituto è in realtà un “ibrido”. che la norma definisce “reclamo”.
    Somiglia un po’ alla richiesta di annullamento in autotutela, ma con effetti decisamente diversi.
    Mentre infatti oggi la richiesta di annullamento in autotutela non sospende i termini per proporre il ricorso nè consente di proporre modalità di definizione della controversia, il reclamo in qualche modo “anticipa” il ricorso.
    La norma infatti dice che «Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
    l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.»
    In ogni caso tale procedura si applica alle sole liti di valore inferiore a euro 20.000.
    Non mi pare, infine, che vi possa sia un aggravio a livello di spese, perchè se tale reclamo produce, in caso di diniego, gli effetti del ricorso, nulla di più di quanto previsto per la presentazione di questo potrà essere pretesto.
    Staremo a vedere.

  4. E’ il classico gioco del gatto col topo, solo che in questo caso i gatti diventano 2 ma il topo sempre 1 resta !
    Ma ancora non provano vergogna questi burocrati statali, che agitando lo sprettro dell’evasore, mortificano il vero tessuto dell’economia italiana ? I PICCOLI che rischiano ogni giorno sulla loro pelle non avendo paradisi fiscali dietro le loro spalle, oppure non hanno Parlamentari che fanno gli spioni e nello stesso tempo i vice del Ministro delle Finanze!
    Che schifo !

  5. mariuolo

    Lo Spot “vincere facile” messo in onda dalla legge 111/2011 è il portato del pervicace, proditorio, continuo assalto al contribuente (titolare di partita IVA) considerato, a prescindere, evasore.
    L’A.F., formata per la maggior parte da “vincitori di concorso chissacome”, popolata da parassiti e da ignoranti, non puo’ che partorire simili mostruosità.
    Già era un’aberrazione l’avere un contenzioso tributario pezzente (nel senso di giudici oltraggiosamente malpagati) e “stipendiato” da un “parte” del processo; ora siamo al grottesco, con il licenziamento di tecnici “incompatibili” e l’inserimento diretto di pensionati (l’alternativa dei quali, muniti di pettorina, era dirigere il traffico pedonale davanti alle scuole).
    “Dall’albero cadono le foglie secche”, diceva il nonno, ed in Commissione Tributaria arrivavano le foglie secche, quelle non “addomesticate prima”, lassù, nei verdi uffici.
    Il popolo beota di ciò non s’è ancora avveduto e la verità sottesa di questa manovra antigiudici (che cosa avrà di finanziario?) è questa: il ritorno alla cara, indimenticata, coccolata, rincorsa, richiesta, accettata, offerta, imposta BUSTARELLA.

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