13
Lug
2011

Liberalizzazione o non liberalizzazione? Il nuovo collocamento secondo la manovra finanziaria

Nella manovra finanziaria entrata in vigore il 6 luglio scorso, all’art. 29, è inserita una norma che interviene sulla disciplina del collocamento nel mercato del lavoro, sul fronte dei soggetti autorizzati a svolgere funzioni di intermediazione. Viene così portata avanti quell’opera di apertura del mercato del collocamento del lavoro, avviata nel 1997 con l’abolizione del monopolio pubblico, che però non è mai sfociata in una vera e propria liberalizzazione – se è vero che per liberalizzazione si intende l’abolizione di ogni tipo di ostacolo allo svolgimento di una particolare attività, con la posizione di poche e chiare regole per il regolamento del mercato in cui quell’attività si inserisce. La norma contenuta nella manovra, infatti, lascia impregiudicato il regime generale di autorizzazioni previsto per le attività di intermediazione svolte con finalità di lucro. Modifica invece i regimi particolari di autorizzazione, previsti per gli operatori istituzionali del mercato del lavoro, e autorizza per legge a operare come intermediatori nuovi soggetti, quali i consorzi universitari e i patronati.

Si riscontra, piuttosto, una significativa semplificazione sul piano delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni agevolate, poiché l’autorizzazione di questi soggetti a svolgere attività di intermediazione avviene per legge. In base alla previgente disciplina, erano autorizzate per legge solo le università. Per tutti gli altri soggetti elencati all’art. 6, era necessario l’esperimento della normale procedura di autorizzazione volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che però erano ridotti rispetto al regime generale di autorizzazione. Il solo fatto di rientrare nelle categorie di soggetti espressamente elencate nello stesso art. 6 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è requisito di per sé sufficiente per l’autorizzazione, salvo poi comunicare al Ministero del lavoro (le modalità saranno definite in un apposito decreto ministeriale) lo svolgimento in concreto di quell’attività; tale comunicazione è necessaria ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo informatico delle agenzie per il lavoro. Questa nuova norma non può che essere vista con favore, come qualsiasi altra disposizione che realizzi delle semplificazioni burocratiche o normative. L’abolizione di quei passaggi burocratici rende immediata la possibilità di esercitare la facoltà di essere intermediatori nel mercato del lavoro e sarà quindi esclusivamente nella discrezione di quei soggetti la scelta di svolgere l’attività intermediaria o meno.

La novità contenuta nella manovra in relazione a scuole e università riguarda anche l’obbligo, per quelle intenzionate a operare come intermediari, di pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data dell’immatricolazione ad almeno dodici mesi dopo il conseguimento del titolo di studio. Per quanto riguarda il grado di istruzione secondaria, è ipotizzabile che questa opportunità verrà colta in maggior misura dagli istituti tecnici e professionali rispetto ai licei, poiché i primi forniscono competenze e qualifiche specifiche direttamente spendibili sul mercato del lavoro. Il pregio di questa misura è la maggiore sinergia fra le scuole e il mondo del lavoro che crea; questa potrà anche permettere, in prospettiva, di calibrare l’offerta formativa a misura delle esigenze del mercato del lavoro, registrate appunto durante l’attività di placement.

Inoltre, tali soggetti dovranno essere interconnessi con il sito Cliclavoro, che ospita la borsa nazionale continua del lavoro, nonché comunicare alle regioni, in caso di autorizzazione regionale, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Con una tanto ampia varietà di categorie di soggetti intermediari si garantirà una maggiore diffusione e migliore circolazione dei dati relativi alle domande e alle offerte di lavoro. Si potrebbe paventare un rischio di dispersione dei dati, ma il mercato potrà scegliere l’intermediario migliore, quello più efficace sotto il profilo dell’efficienza, della professionalità, etc.. Peraltro, è prevedibile che i vari soggetti si specializzino nell’intermediazione di particolari categorie di lavoratori.

Ovviamente, non è dato sapere se con questa nuova configurazione del collocamento si riuscirà a raggiungere l’ottimo paretiano del mercato del lavoro attraverso la più efficiente collocazione delle risorse, umane in questo caso. D’altronde la società italiana è intimamente fondata sui valori della famiglia (o di poche famiglie, a seconda dei livelli o dei contesti) e dell’amicizia… posto che spesso è il ricorso alle reti parentali o amicali che rende proficua la ricerca del posto di lavoro e per questo non sempre la scelta ricade sulle professionalità più adatte per ricoprire le varie posizioni lavorative. Il nuovo collocamento dovrebbe essere in grado di incidere sui costumi italiani così profondamente radicati? Mi sia consentito dubitarne!

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