5
Ott
2018

Occupazioni abusive, la Cassazione conferma: se lo Stato non sgombera, risarcisce i proprietari

La Corte ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni patiti da due società fiorentine a seguito dell’occupazione abusiva di una cinquantina di appartamenti di loro proprietà.

Abbiamo già dato conto sul nostro blog (vedi qui e qui) dell’orientamento seguito da alcuni giudici di merito in ragione del quale, se lo Stato non si attiva per eseguire lo sgombero di un immobile abusivamente occupato, è tenuto a risarcire il proprietario del danno che questi ha sofferto a causa del mancato sgombero. Ora, questo filone giurisprudenziale ha ricevuto l’autorevole sigillo della Corte di Cassazione, che – con la sentenza n. 24198/2018 – ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni patiti da due società fiorentine a seguito dell’occupazione abusiva di una cinquantina di appartamenti di loro proprietà. Si tratta di una importante affermazione – questa volta al livello più alto della giurisdizione ordinaria – della necessaria garanzia dei diritti di proprietà (troppo spesso negletti nel nostro ordinamento) e dell’inestinguibile dovere dello Stato di attivarsi al massimo delle proprie capacità al fine di assicurare questa tutela.

Ancora una volta, come si legge in sentenza, i fatti di causa hanno visto una serie di immobili «arbitrariamente occupati da una massa di persone organizzate, con atti di frode o di violenza»: di conseguenza, «la competente Procura della Repubblica ordinò il sequestro penale degli immobili, [e] lo sgombero», ma nonostante ciò, «nessuna delle articolazioni periferiche del Ministero dell’Interno vi provvide, per il periodo di sei anni». Il Viminale ha tentato di giustificare la propria inerzia facendo leva su asserite esigenze di “ordine pubblico”: benché la Corte d’Appello territoriale avesse ritenuto che la P.A., chiamata a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario di sgombero, godesse della facoltà di scegliere se e quando darvi attuazione, gli ermellini – con ampia e ragionata digressione sulla costante giurisprudenza in materia – hanno invece ribadito che una simile discrezionalità non è assolutamente ipotizzabile. Piuttosto, ha argomentato la Suprema Corte, «tollerare il crimine, per di più commesso da masse organizzate ed agguerrite in pregiudizio di cittadini indifesi, è una ben strana forma di tutela dell’ordine pubblico: questo si tutela ripristinando la legalità violata, e non già assicurando al reo, per sei anni, il godimento del frutto del reato; nessuna comparazione o bilanciamento di interessi è consentito alla P.A., quando vengano in conflitto l’interesse accampato da chi ha violato la legge (l’occupante abusivo), e chi l’ha rispettata (il proprietario dell’immobile occupato); sicché è impensabile che per ragioni di ordine pubblico si possa dare preferenza al primo» (enfasi aggiunta).

La sentenza è apprezzabile anche per la cura che la Corte ha posto nel configurare la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c., come derivante dalla violazione dell’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari emanati a tutela di diritti fondamentali (quali quelli di proprietà e di iniziativa economica) riconosciuti tanto dalla nostra Costituzione, quanto dal diritto sovranazionale. A parere di chi scrive, l’enunciazione, in questi termini, del principio cui il giudice del rinvio dovrà attenersi, dovrebbe evitare che quest’ultimo, nell’individuare l’entità del risarcimento dovuto, cada nell’errore di alcuni suoi colleghi, i quali (ad esempio, nel caso della più recente sentenza Trib. Roma n. 14924/2018) hanno finito per scaricare le integrali conseguenze del fatto dannoso (derivanti non solo dal mancato sgombero, ma anche dalla stessa abusiva occupazione) sullo Stato (così, in definitiva, quasi manlevando gli occupanti). Peraltro, a quanto pare, l’amministrazione pubblica ha ormai preso atto degli effetti dell’orientamento giurisprudenziale in commento, ed è corsa ai ripari. Il Ministero dell’Interno ha, infatti, di recente emesso una circolare con cui ha invitato i prefetti ad «attendere agli sgomberi con la dovuta tempestività, rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze», nella consapevolezza che «il diritto di proprietà [può recedere] limitatamente ed esclusivamente a fronte di quelle situazioni che possono pregiudicare l’esercizio da parte degli occupanti degli impellenti e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una particolare condizione di vulnerabilità».

@GiuseppePortos

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