L’identità nel paradiso della burocrazia
Poichè le opinioni sono opinioni ma i fatti sono fatti, sono andato a cercarmi la norma sui documenti utilizzabili per attestare l’identità che è all’origine della controversia tra Enac e Ryanair di cui stiamo dibattendo. Se ho ‘pescato’ giusto nel nostro mare normativo è la seguente:
Art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa)
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.