28
Giu
2021

L’emergenza del diritto, il rischio che sia permanente

I temi sanitari e quelli giuridici continuano a essere connessi, come dimostrano recenti accadimenti. Ad esempio, l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 giugno scorso ha disposto dal prossimo lunedì il cessato obbligo di indossare le mascherine, all’aperto e in zona bianca, salvo impossibilità di distanziamento o assembramenti. La norma su tale obbligo, oltre a essere controversa per la sua formulazione, da ultimo era molto disattesa anche per l’assenza di controlli, nonché oggetto di pressioni politiche per la sua modifica. 

Ma se una regola rappresenta un effettivo presidio sanitario, non può essere oggetto di “contrattazione”. E lo Stato deve farla rispettare. Altrimenti, meglio abolirla, anziché far passare il messaggio che ciascuno possa interpretarla, e addirittura violarla, a piacimento. È questione non solo sanitaria, ma di certezza del diritto.

L’11 giugno scorso, invece, con una circolare “perentoria”, il ministro della Salute aveva disposto che, per le persone vaccinate con la prima dose di AstraZeneca «al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA». Dato che l’ennesima “giravolta” su AstraZeneca aveva indotto molti a rifiutare la “eterologa”, con una circolare del 18 giugno il ministro ha corretto il tiro: a chi rifiuti, «senza possibilità` di convincimento, il crossing a vaccino a mRNA, (…) dopo acquisizione di adeguato consenso informato, può essere somministrata la seconda dose di Vaxzevria». 

A parte la confusione, c’è un nodo di diritto: in capo a chi sia la responsabilità, se succede qualcosa. Ci sono dubbi che lo “scudo” penale per i vaccinatori (d.l. n. 44/2021) possa funzionare, in assenza dei presupposti cui è subordinato. Infatti, le «indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio», che restano per due dosi uguali, sono difformi dalle citate «circolari». Un pasticcio sia sul piano sanitario che su quello del diritto.

Infine, il 17 giugno è stato pubblicato il Dpcm che regola la piattaforma nazionale per il rilascio del Covid Certificate. Non ha avuto molto rilievo il fatto che il parere favorevole del Garante sul Dpcm è condizionato al recepimento di alcune indicazioni. In sede di conversione del decreto che ha introdotto le certificazioni (n. 52/2021), ne dovranno essere «specificamente definite le finalità» e andrà introdotta «una riserva di legge statale». In altri termini, non può bastare una legge regionale o un Dpcm per subordinare al possesso della certificazione l’accesso a luoghi o servizi

Inoltre, tale accesso andrebbe condizionato alle certificazioni solo qualora sia previsto un numero di partecipanti superiore a una certa soglia, e comunque non per «l’accesso a luoghi in cui si svolgono attività quotidiane (come ristoranti, luoghi di lavoro, negozi, ecc.) o a quelli legati all’esercizio di diritti e libertà fondamentali (come diritto di riunione, libertà di culto, ecc.)». Insomma, l’uso del pass va limitato solo ai casi in cui sia strettamente necessario a fini di salute pubblica, e comunque nel rispetto delle tutele costituzionali

Nell’ultimo anno e mezzo, libertà e diritti sono stati spesso limitati senza un adeguato bilanciamento. L’emergenza sanitaria si è così tradotta in un’emergenza del diritto, che rischia di diventare permanente. Pro futuro il livello di attenzione dev’essere molto alto: la lezione del Covid-19 è anche questa.

Questo articolo è l’apertura della newsletter settimanale di IBL del 26 giugno. Ogni sabato, la newsletter include un contenuto esclusivo a firma di un ricercatore IBL, come questo seguito da un riepilogo dell’attività dell’Istituto completo di anticipazioni, ricerche, commenti e notizie relative anche a libri, podcast ed eventi IBL. Iscriviti per restare aggiornato.

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