30
Lug
2021

Il ddl Zan e i nuovi diritti civili

Il ddl Zan ha riaperto il dibattito sui “nuovi” diritti civili dando corso ad un ulteriore episodio di quel “dirittismo” (copyright Alessandro Barbano) nel senso che quei diritti sono diventati princìpi guida delle società, facendo emergere anche il loro lato oscuro, favorito oggi dallo sviluppo di innovazioni tecniche che aprono inedite prospettive.

Proprio la visione di queste nuove possibilità amplia lo spazio delle aspirazioni del singolo e dei gruppi, facendo perdere di vista il limite etico insito nel concetto stesso di libertà. Se nella storia i diritti dell’individuo si sono affermati nella legislazione degli Stati moderni, oggi è divenuto legittimo il dubbio che siano appunto le leggi a trasformare comportamenti in diritti. Per dirla con Dante lo Stato è sempre più disponibile a seguire il seguente principio: libito fé licito in sua legge.

In una società organizzata è vigente solo il diritto positivo come determinato dalla stessa gerarchia delle fonti giuridiche? È questa una conclusione corretta, ma pericolosa, perché è diritto positivo anche quello vigente in uno Stato autoritario attraverso leggi promosse ed approvate mediante le procedura disposte dall’ordinamento e dagli organi (ordinari o straordinari) a cui è riconosciuta quella funzione nell’ambito degli assetti di potere esistenti, in una determinata fase storica. Un diritto positivo, un sistema di legalità, intesa come conformità alle leggi, esistono anche in uno Stato autoritario, in un regime dittatoriale e in base a quel si sistema viene esercitata la funzione giurisdizionale. Senza andare troppo indietro nella storia, le “purghe” staliniane furono effettuate – nella generalità dei casi – attraverso processi nel corso dei quali venivano raccolte testimonianze, prove e confessioni.

Agli studenti di giurisprudenza che sostengono l’esame di procedura penale viene spiegato che il ricorso alla tortura non era solo frutto della malvagità degli inquirenti, ma anche di un principio giuridico: nessuno poteva essere condannato in mancanza di una confessione. Fu Cesare Beccaria a sollevare l’assurdità di tale principio sostenendo che l’imputato avrebbe confessato per sottrarsi ai supplizi, benché innocente. La storia è ricca di orrori indotti dal primato del diritto positivo (il solo esistente secondo Hobbes). Il nazismo non abrogò mai – formalmente – la Costituzione di Weimar, anche se il Fuhrer divenne la sola fonte del diritto. Il fascismo, in Italia, trovò persino posto nello Statuto Albertino. Quando nelle prime “tribune politiche” Palmiro Togliatti era costretto a confrontarsi con un giornalista (sempre il solito) che veniva in trasmissione con la Costituzione dell’URSS e leggeva le norme sullo sciopero (rigorosamente proibito) lo storico leader del Pci gli replicava in nome della “legalità socialista”. Come si è arrivati a riconoscere e a pretendere che gli ordinamenti giuridici (ovvero il diritto positivo) siano ispirati a principi di libertà, di democrazia e al pieno esercizio dei diritti di libertà politica e civile?

Senza scomodare il giusnaturalismo (pur ammettendo che nell’ambito del giusnaturalismo moderno la giustizia è legata alla ragione, al riconoscimento della razionalità degli esseri umani che ne dispongono e quindi possono conoscere le leggi di natura che da essa discendono), nella storia del pensiero dell’umanità vi è sempre stato un sistema di valori, che si arricchisce nel tempo, a cui si ispira il diritto positivo, fino al punto di ritenere inique le leggi formalmente legittime che quei valori violano. E’ il senso dell’imperativo di Immanuel Kant: La volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere considerata auto-legislatrice e solo a questo patto sottostà alla legge.

Le comunità arrivano a questi traguardi attraverso lotte, sofferenze che inducono una crescita culturale in direzione di un nuovo ordine giuridico che tende a rendere coerenti – attraverso una gerarchia delle fonti e della giurisdizione – la legislazione formale e i principi fondamentali a cui essa deve corrispondere. Ma questi valori sono considerati universali perché dotati di una forza immanente che li interpreta come tali, come appartenenti alla stessa natura umana. Così, la legge di natura, fondata su una giustizia naturale, è superiore a ogni legge positiva, cioè a ogni legge umana; le leggi positive sono giuste e legittime solo se rispettano la legge di natura (o le leggi di natura).

John Locke sosteneva la assoluta preminenza delle leggi di natura su quelle positive le quali devono essere emanate nel rispetto delle prime. In particolare, le leggi positive devono garantire la libertà individuale e difendere il diritto di proprietà privata in quanto diritti naturali imprescrittibili. Il tema dei diritti naturali imprescrittibili, in quanto nessun potere può abolirli, diviene poi sempre più importante in epoca moderna, fino a costituire il fulcro teorico delle Dichiarazioni delle rivoluzioni americane e francesi della fine del Settecento. Così la Dichiarazione d’indipendenza americana del 4 luglio 1776 (ancor prima della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, scaturita dalla Rivoluzione francese) recita:

Consideriamo verità evidenti per se stesse che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.

È il punto più alto raggiunto nel Secolo dei Lumi, da cui derivano gli ordinamenti che fanno onore ai popoli che li hanno custoditi. In queste parole sacre si avverte il profilo di un diritto naturale che viene prima delle leggi e che le leggi non possono violare. Ciò accade non solo quando i diritti sono conculcati da un potere autoritario che li nega, li disconosce, li limita. Ma anche quando si abusa di essi.

Il ddl Zan non riconosce ma viola dei diritti fondamentali. Il sesso – che è l’unico dato reale ed evidente – viene relegato ad un tratto di penna all’anagrafe, ad un adempimento burocratico che imprigionerebbe il corpo alla caratteristica degli organi genitali; e lo si fa passando sopra all’esistenza di differenze (visibili e intuitive) che da miliardi di anni distinguono in tutti gli esseri viventi il maschio dalla femmina. E sono queste le differenze che consentono di procreare. Da questo vincolo non si sfugge, nonostante tutti i surrogati e le diavolerie che una scienza, un po’ disumana e mercificata, ha inventato per sottrarre il concepimento alle leggi della Natura. Che cosa c’entrano i diritti civili (spesso evocati a sproposito) con l’identità di genere?

Esercitare un diritto significa poter dare espressione libera alle proprie attitudini sessuali in un quadro di tutele contro la violenza, la discriminazione, la repressione; significa poter dare a queste unioni un riconoscimento giuridico con i relativi diritti e doveri. L’identità sessuale di un individuo, secondo le teorie a cui il ddl si ispira, non viene stabilita dalla natura e dall’incontrovertibile dato biologico ma unicamente dalla soggettiva percezione di ciascuno che sarà libero di assegnarsi il genere percepito, “orientando” la propria sessualità secondo i propri istinti e le proprie pulsioni.

È il genere, secondo questa dottrina, che stabilisce, in ultima analisi, l’identità sessuale di un individuo. Non si è uomini e donne perché nati con certe identità fisiche, ma lo si è solo se ci si riconosce come tali. Non ci sono maschi e femmine ma ci sono semplicemente esseri umani, liberi di assegnarsi autonomamente il genere che percepiscono al di là dell’incomodo del loro sesso naturale le cui tradizionali specie diventano così delle categorie mentali superate, inadatte a rappresentare la complessità sociale moderna e che per questo vanno rimosse per “decostruire”, ossia, cancellare la natura, con l’obiettivo di smantellare pezzo per pezzo, un sistema di pensiero considerato obsoleto e persino reazionario, alla stregua dei peggiori disvalori.

Se l’orientamento sessuale viene difeso dalla legge, non vi è alcun motivo – e nessuno è autorizzato a rivendicare un diritto in tal senso – per consentire alla teoria dell’identità di genere (ovvero “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”) di trovare posto, in modo arbitrario e truffaldino, nell’ordinamento giuridico alla stregua di un valore comune. Determinando così una vistosa contraddizione: quanto viene percepito diventerebbe reale a norma di legge, mentre ciò che è platealmente reale (il sesso) si trasformerebbe in un’opinione, magari un po’ retrò e a rischio di essere ritenuta una prevaricazione di diritti creati in vitro dal legislatore.

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1 Response

  1. robyt

    “Il sesso – che è l’unico dato reale ed evidente – viene relegato ad un tratto di penna all’anagrafe, ad un adempimento burocratico”

    Ma questo non è per nulla diverso dal concetto di cittadinanza attuale in molti stati occidentali. Basta guardare le recenti olimpiadi nonché le nazionali di calcio di paesi come quelli francesi, composte in maggior parte da persone che evidentemente non sono francesi, (spesso loro stesse non si ritengono neppure tali) infatti vengono sempre definiti franco-algerino, piuttosto che franco qualcosaltro. Questo tipo do cittadinanza è allo stesso modo dell’identità di genere, un concetto molto liquido, variabile, slegato dal dato reale ed evidente, un tratto burocratico di penna all’anagrafe. E’ pertanto inevitabile che anche l’identità di genere, secondo l’ideologia americana che l’ha partorità in continuità con sé stessa, faccia il suo corso. Da notare che in america, non solo la cittadinanza, ma anche altri tipi di identità evidenti, come nome e cognome, nonché la religione, siano molto più liquidi e facilmente commutabili che altrove.

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