14
Lug
2013

Il decreto del fare, Artt.50-56 – Fisco

Considerazioni generali

Le misure fiscali contenute negli artt. 50÷56 del D.L. 69/2013 (cd. “Decreto del fare”) costituiscono un tentativo di tamponare gli effetti della grave congiuntura finanziaria in cui versano i Contribuenti per mancanza o scarsità di liquidità; di conseguenza, sono interventi correttivi che non avranno effetti positivi apprezzabili sulla crescita economica e che, nella migliore delle ipotesi, conserveranno lo status quo mentre, nell’ipotesi peggiore, potranno soltanto rallentare la recessione in atto. L’azione del Governo, sebbene in qualche modo utile, continua infatti ad andare nella direzione opposta a quella che servirebbe e che dovrebbe intervenire a monte per affievolire quel grave e diffuso senso di oppressione ed ossessione fiscale che scoraggia l’intraprendenza e reprime la propensione alla spesa ed agli investimenti da parte dei Cittadini. Ad ogni buon conto la casa ha offerto il Decreto “del fare” e dunque si impone una analisi del suo contenuto, soprattutto allo scopo di offrire spunti utili per modificarlo in sede di conversione.

I – Semplificazioni (artt. 50 e 51)

Le disposizioni emarginate introducono timide semplificazioni per alleviare il regime della responsabilità solidale negli appalti e sub-appalti e per sfoltire gli obblighi a carico dei sostituti d’imposta.

La solidarietà dell’appaltatore negli appalti e nei sub-appalti di opere o servizi è un istituto estremamente a dir poco odioso perché prevede responsabilità personali per fatti altrui nell’ambito di rapporti privi di qualunque vincolo di dipendenza, subordinazione o soggezione; si tratta di una forma di responsabilità indiretta che trasforma di fatto i committenti in poliziotti, onerandoli di preoccupanti e gravosi adempimenti formali, e che inevitabilmente scoraggia la collaborazione fra imprese e la realizzazione di opere da parte dei privati.

L’istituto venne introdotto per la prima volta, sia pure limitatamente ai profili retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti, dal Governo Berlusconi (Ministro del Lavoro Roberto Maroni) con l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 che, in attuazione della cd. “Legge Biagi” (alias L. 30/2003), rese solidalmente responsabili i committenti imprenditori o datori di lavoro al pagamento dei trattamenti retributivi (compresa la quota del trattamento di fine rapporto), dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (mai delle sanzioni) dovuti dagli appaltatori o sub-appaltatori entro il limite di due anni dalla fine dell’appalto. Ad estenderla ai tributi (ritenute fiscali sui redditi di lavoro e IVA scaturente dalle fatture inerenti l’appalto e il subappalto) è stato successivamente il Governo Prodi (alle Finanze la coppia Vincenzo Visco e Pier Luigi Bersani) con l’art. 35 c. 28 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006; a causa della sua oggettiva complessità e della rilevante penalizzazione l’istituto ha subìto alterne vicende sia durante il Governo Monti (prima con l’art. 2 c. 5-bis del D.L. 16/2012 e poi con l’art. 13-ter del D.L. 83/2012), sia ora con l’ultima modifica disposta dal Governo Letta (art. 50 del Decreto “del fare”) che, anziché abrogarlo completamente (come inizialmente sembrava aver annunciato), ha eliminato solo il riferimento all’IVA negli appalti e sub-appalti; di conseguenza, la responsabilità solidale continua a sussistere immutata sia per i profili retributivo-previdenziali, sia per quelli riguardanti le connesse ritenute fiscali e perciò continuerà ad avere effetti dissuasivi verso una importante ed essenziale forma di collaborazione imprenditoriale. Nessuna modifica ha interessato invece l’analoga responsabilità indiretta dei committenti privati che continuano pertanto ad essere assoggettati a pesanti sanzioni per violazioni commesse dagli appaltatori e dai sub-appaltatori.

All’esito della manovra correttiva è perciò cambiato ben poco e questo detestabile istituto continua ad essere un grave ostacolo ed una ingiusta penalizzazione per tutte le opere affidate in appalto ed in sub-appalto in ambito privato. Al di la degli ingenui proclami pertanto, la modifica non consentirà di ottenere alcun risultato incentivante. Peccato! È stata persa una occasione importante per introdurre semplificazioni efficaci e propulsive in un comparto certamente strategico per la crescita economica; se realmente si vuole dare un segnale positivo alla ripresa, con un po’ più di coraggio bisogna abrogare integralmente l’istituto della responsabilità solidale in materia di appalti e sub-appalti sia in ambito retributivo-contributivo (art. 29 del D.Lgs. 276/2003), sia in ambito fiscale (art. 35 c. 28 del D.L. 223/2006), sia in ambito sanzionatorio per i committenti privati (art. 35 c. 28-bis del medesimo D.L. 223/2006).

Modesti risultati pratici deriveranno invece dalla abrogazione del cd. “770 mensile” previsto dall’art. 44-bis del D.L. 269/2003 (introdotto dall’art. 1 c. 121 della L. 244/2007 con decorrenza dalle retribuzioni corrisposte nel gennaio 2009, poi slittato più volte fino al gennaio 2014 – cfr. da ultimo art. 29 del D.L. 216/211). L’adempimento, agganciato alle denunce mensili contributive obbligatorie non vedrà dunque più la luce: la sua eliminazione costituirà indubbiamente una facilitazione per gli onerati che non dovranno aumentare le informazioni da trasmettere mensilmente per via telematica; si tratta di una semplificazione di fatto irrilevante sui costi relativi (le denunce contributive mensili permangono immutate) e comunque del tutto ininfluente sul piano della crescita. Ad ogni buon conto, “a caval donato non si guarda in bocca”; quantomeno servirà a correre meno rischi per inadempienze o errori formali.

II – Riscossione tramite Equitalia (art. 52)

L’intervento contiene le modifiche più interessanti in quanto coinvolge vari aspetti piuttosto rilevanti della riscossione dei tributi tramite ruolo e potrebbe realmente favorire un allentamento della tensione nei rapporti dei Contribuenti con Equitalia ed una migliore gestione delle risorse finanziarie residuali da parte dei debitori.

Le misure più importanti riguardano l’allungamento della rateizzazione dei debiti tributari fino a n. 120 rate mensili (la misura massima era di n. 72 rate mensili), ma rimette la dilazione a valutazioni troppo opinabili e soggettive, almeno fino a quando non verranno impartite disposizioni più precise; secondo una prassi ormai consolidata infatti l’attuazione è stata demandata ad un apposito Decreto Ministeriale (cfr. comma 3) da adottare entro 30 giorni dalla conversione del Decreto Legge (l’applicazione del beneficio non appare dunque imminente). Secondo l’impostazione appena introdotta servono infatti

  • una situazione di difficoltà “comprovata e grave” (definita dalla stessa norma come quella situazione in cui debbono congiuntamente ricorrere una “accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario” e una “valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile …”; si tratta, come è evidente, di apprezzamenti estremamente vaghi e generici, per lo più dipendenti dalla sensibilità e disponibilità dell’interlocutore e dell’apparato a cui appartiene, che vanno ad interessare aspetti della vita privata spesso difficili anche da dimostrare concretamente e che dunque rimarranno abbandonati alla libera discrezionalità dell’operatore ed alla fortuna di incappare in quello più comprensivo),
  • “legata alla congiuntura economica” (anche questo aspetto è tutto un programma, perché non sarà facile dimostrare la dipendenza della grave difficoltà dalla congiuntura economica (concetto per sua natura generale, astratto, vago e non specifico; che succede, ad esempio se la grave difficoltà dipende da un rilevante insoluto o dal concordato preventivo chiesto da un cliente importante o semplicemente dalla revoca degli affidamenti disposta dalla banca?); ragioni di buon senso dovrebbero indurre a presumere, fino a prova contraria, che tale relazione fra la grave difficoltà e la congiuntura economica sia in re ipsa e sia dimostrata a priori dalla diffusa e arcinota crisi economico-finanziaria in cui versa attualmente il Paese; esigere dimostrazioni assurde o estremamente improbabili significa minare in partenza la fruibilità effettiva della maggiore dilazione con la conseguenza che, senza una radicale modifica della formulazione della disposizione,  il requisito potrebbe rivelarsi un ostacolo particolarmente difficile da superare),
  • dipendente da “ragioni estranee alla … responsabilità” del debitore (si tratta ancora una volta di un elemento di valutazione pericolosamente vacuo ed aleatorio perché, oltre a rappresentare una situazione difficilmente dimostrabile in concreto, non è neppure ragionevole pretendere una giustificazione di questo genere dal debitore; anche in questo caso il buon senso indurrebbe a presumere, fino a prova contraria, che l’evocata estraneità sia in re ipsa e che sia dimostrata a priori; dovrebbe essere infatti assunto come vero fino a prova contraria che la difficoltà, verosimilmente dipendente dalla congiuntura economica in atto nel Paese, è estranea alla responsabilità del debitore, perché diversamente risulterebbe clamorosamente smentita perfino la ratio stessa dell’intervento normativo. 

Con questa impostazione piuttosto sibillina e cervellotica il Decreto Ministeriale attuativo avrà probabilmente un compito assai gravoso (forse anche impossibile, non potendo regolare contra legem o ultra legem l’istituto) nel fissare i criteri da adottare per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti; di conseguenza, con l’attuale formulazione normativa non si profilano all’orizzonte soluzioni tranquillizzanti (nel suo recentissimo intervento Equitalia ha già messo le mani avanti richiamando l’attenzione sul fatto che «… una volta emanate le disposizioni attuative potrà, per coloro che ne facciano richiesta, all’esito dell’istruttoria volta ad accertare, secondo le regole dettate dal decreto, la “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica” in cui versi l’istante, rendersi necessario rimodulare l’eventuale piano di rateazione già concesso …» – cfr. Nota interna 01.07.2013; della serie: “niente di buono all’orizzonte”). Se la norma non sarà sfoltita dalle assurde condizioni concorrenti prescritte, le ombre sulla effettiva fruibilità del beneficio in questione sono destinate ad allungarsi e finiranno per affidare i malcapitati solo alla sensibilità e disponibilità più o meno elastica degli operatori di Equitalia che, da un lato, debbono seguire rigidi protocolli interni sotto minaccia di responsabilità per danno erariale e, dall’altro, debbono relazionarsi de visu con persone disperate. Definire “imbarazzante” tale situazione è solo un eufemismo!

Ben venga dunque l’allungamento della rateizzazione fino a n. 120 rate, ma per poterne effettivamente usufruire serve un contesto meno ingabbiato da pericolose vacuità e meno aleatorio; si rende pertanto indispensabile un appropriato ritocco che ben potrebbe estendersi anche ad altre importanti disposizioni comunque connesse riguardanti gli oneri di dilazione e gli istituti a favore dei quali bisognerebbe concedere ulteriori dilazioni:

  • sorprende non poco infatti che l’intervento non abbia affrontato anche la questione del tasso di interesse sulla dilazione attualmente pari al 4,5%  (cfr. art. 21 del D.P.R. 602/1973); rispetto all’infimo rendimento attuale del danaro, al tasso legale vigente (2,5% ex art. 1284 c. 1 c.c.) ed al tasso dell’1,00% per ogni semestre intero (escluso il primo) applicato ai rimborsi d’imposta (cfr. art. 44 del D.P.R. 602/1973), l’aver trascurato una significativa riduzione degli interessi di dilazione è una grave lacuna da colmare;
  • sorprende altrettanto non poco anche la mancanza di un intervento volto ad allungare le rateizzazioni dei pagamenti riguardanti gli strumenti deflattivi del contenzioso quali l’acquiescenza (cfr. art. 15 del D.Lgs. 218/1997), l’accertamento con adesione (cfr. artt. 1÷13 del D.Lgs. 218/1997), mediazione pre-giudiziale (cfr. art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992) e la conciliazione giudiziale (cfr. art. 48 del D.Lgs. 546/1992); i Contribuenti che attraversano situazioni di grave difficoltà finanziaria non sono soltanto quelli che si relazionano con Equitalia e che debbono pagare i debiti derivanti dalle iscrizioni a ruolo a loro carico, ma anche quelli che si sono relazionati con l’Agenzia delle Entrate e che debbono adempiere gravosi oneri di pagamento puniti piuttosto pesantemente (decadenza dalla rateizzazione prefissata per legge e sanzione del 60% su tutto il residuo da versare!); non si tratta ovviamente di “agevolare” coloro che hanno subito accertamenti determinati da violazioni tributarie (un pregiudizio nei loro confronti peraltro non avrebbe neppure alcun senso col sistema accertativo maldestramente penalizzante per i Contribuenti vigente in Italia), ma semplicemente di prendere atto che la congiuntura economica in atto esige un allungamento dei termini di pagamento riguardanti anche gli istituti deflattivi del contenzioso, soprattutto per favorire il buon fine delle definizioni nell’interesse generale;

Anche su questi aspetti dunque sarebbe quantomai opportuno intervenire in sede di conversione per rimediare a lacune, forse involontarie, che dovrebbero essere rimosse per rendere la manovra più efficace ed utile, coerentemente con le finalità agevolative volte ad introdurre “… misure urgenti per il rilancio economico del Paese …” come espressamente dichiarato dal Governo nel comunicato ufficiale di presentazione del “Decreto del fare”).

Interessante è inoltre lo sforzo di elevare il numero delle rate non pagate o pagate tardivamente prima di dichiarare il Contribuente decaduto dalla dilazione (le originarie due rate consecutive sono diventate otto non consecutive); su questo aspetto Equitalia ha già ammesso spontaneamente che il beneficio «… possa trovare applicazione anche ai piani di rateazione già concessi e in essere … anche in presenza di decadenza dal beneficio della dilazione già intervenuta …» (cfr. Nota interna del 01.07.2013). Anche in questo caso e per le medesime ragioni appena esposte serve però un intervento specifico per le rateazioni riguardanti i citati strumenti deflattivi del contenzioso (acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione pre-giudiziale e conciliazione giudiziale) allo scopo di eliminare la sanzione del 60% su tutto il residuo da versare, ripristinare la sanzione ravvedibile del 30% sul solo importo inadempiuto, raddoppiare il numero delle rate fruibili (da otto/dodici rate trimestrali a sedici/ventiquattro rate trimestrali), aumentare il numero delle rate inadempiute prima di considerare il Contribuente decaduto dal beneficio e, nei casi di comprovata difficoltà, consentire la rinegoziazione preventiva del numero delle rate in contraddittorio con l’Ufficio finanziario di pertinenza.

Vanno accolte con favore le disposizioni riguardanti l’esecuzione esattoriale sui beni costituenti “strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore …”; il limite della loro pignorabilità ad un quinto del corrispondente valore, subordinato all’incapienza degli altri beni, è stata giustamente estesa anche alle società e comprende anche i casi in cui il capitale investito prevale sul lavoro impiegato. In questo modo è stata privilegiata la funzione economico-sociale dell’impresa in qualunque forma ed implicitamente riconosciuto che la sua sopravvivenza costituisce una ricchezza per il Paese in quanto assicura l’occupazione con tutti i benefici che ne conseguono. Nella stessa ottica si inquadrano l’affidamento della custodia dei suddetti beni al debitore (per modo che possa continuare ad utilizzarli proficuamente nel processo produttivo) ed il periodo di trecento giorni dal pignoramento prima di procedere alla vendita per incanto.

Apprezzabile è senz’altro la protezione dal pignoramento sui conti bancari dell’ultimo emolumento accredito a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego per evitare che il Contribuente rimanga completamente privo di risorse finanziarie; la misura è però oggettivamente insufficiente e dovrebbe essere integrata con un limite quantitativo che comunque riservi al debitore una provvista finanziaria sufficiente per vivere e cioè per affrontare non soltanto le spese correnti, ma anche quelle impreviste indifferibili. Si imporrebbe pertanto una modifica che quantomeno renda impignorabile anche

  • una quota delle disponibilità giacenti sul conto, magari con quote percentuali variabilmente decrescenti rispetto a livelli quantitativi crescenti delle giacenze, 
  • la parte rinvenuta sul conto per la quale sia dimostrabile il mero transito temporaneo verso impieghi già predestinati (come, ad esempio, l’erogazione di un finanziamento finalizzato al pagamento di un acquisto importante già contrattualizzato, il cui congelamento esporrebbe ad inadempienze irrimediabili ed a gravi penalità).

Particolarmente interessanti sono inoltre le disposizioni sull’espropriazione immobiliare che valorizza l’importanza della casa di abitazione come bene primario da proteggere: viene stabilito infatti che “… se l’unico immobile di proprietà del debitore … è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente” non è pignorabile dall’agente della riscossione. Un’analisi più approfondita della disposizione evidenzia tuttavia dei profili di seria criticità:

  • in primo luogo, la formulazione può dare adito ad effetti equivocabili e certamente discutibili quando il debitore possiede un altro immobile oltre a quello adibito a propria abitazione e residenza anagrafica (magari un garage o un negozio); in questo caso, la casa di abitazione sembrerebbe suscettibile di pignoramento senza alcun beneficio di escussione preventiva dell’altra unità immobiliare (???); per evitare questa conseguenza ingiusta dovrebbe essere eliminato l’inciso “unico” nell’espressione “unico immobile”, in quanto il valore umano e sociale da salvaguardare è l’abitazione effettiva, ed introdotto il principio dell’escussione solo delle unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione (in alternativa dovrebbe essere comunque chiarito che il possesso di pertinenze dell’abitazione autonomamente accatastate non vale a superare il principio dell’unicità dell’immobile); su questo aspetto Equitalia ha comunque già anticipato spontaneamente, bontà Sua, che «… in presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6) non pare possa venir ragionevolmente meno la condizione dell’unicità dell’unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d’uso catastale abitativa …» – cfr. Nota interna 01.07.2013);
  • in secondo luogo, posto che l’impignorabilità non si estende alle abitazioni cd. “di lusso” e comunque a quelle classificate come A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi di particolare pregio artistico o storico), non può non porsi il problema di chi possiede come unico immobile (magari ereditato) proprio uno di tali beni e lo abita effettivamente perché anche in questo caso si tratta pur sempre dell’unica abitazione; certamente la valutazione è fuorviata dalla consistenza del tipo di immobile e dalla ricchezza oggettiva che esso rappresenta, ma ciò non vale ad intaccare il valore umano e sociale dell’abitazione in sé considerato; di conseguenza, in presenza di immobili di quel genere si dovrebbero introdurre limiti quantitativi a protezione quantomeno di uno standard minimo vitale, non essendo al tal fine sufficienti le previsioni secondo cui l’importo minimo del debito deve essere complessivamente superiore ad € 120.000,00  e l’eventuale iscrizione di ipoteca blocca le iniziative espropriative per almeno sei mesi. 

In ogni caso l’impignorabilità dell’unica abitazione è una concessione a costo praticamente zero per le finanze dello Stato posto che, tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari (cfr. art. 11 c. 2 del D.L. 201/2011) istituita nell’ambito dell’Anagrafe Tributaria (cfr. art. 7 c. 6 del D.P.R. 605/1973), anche Equitalia può agevolmente conoscere dove i Contribuenti possiedono le proprie risorse in danaro o in titoli (cfr. art. cfr. art. 35 c. 25 ss. del D.L. 223/2006); di conseguenza, è molto più facile, veloce e proficuo pignorare un conto corrente o un conto titoli o un credito verso clienti importanti piuttosto che avviare il procedimento di espropriazione immobiliare con tutto ciò che ne consegue anche sotto il profilo della falcidia dipendente dei ribassi delle vendite all’incanto. L’impignorabilità della casa di abitazione, quando è l’unica unità immobiliare posseduta dal debitore d’imposta, rappresenta dunque solo un palliativo per distrarre l’attenzione dalla immane raccolta di dati finanziari riguardanti tutti i Contribuenti avviata da qualche giorno in attuazione delle misure anti-evasione adottate nel primo Decreto del Governo Monti (cfr. art. 11 c. 2 del D.L. 201/2011).

Tutti i riferiti interventi sulla riscossione evidenziano comunque una speciale attenzione dello Stato verso le “modalità di pagamento” dei debiti tributari, ma una totale indifferenza sul problema assai più importante di “come si generano” a monte tali debiti: in particolare, permane una totale insensibilità verso i discutibili strumenti accertativi di tipo maldestramente presuntivo (molto utili e proficui per l’Amministrazione finanziaria) che alimentano in capo ai Contribuenti volumi incredibili di materia imponibile per lo più determinata in modo indiretto sulla base di presunzioni legali spesso indifendibili da cui scaturiscono ingenti quantità di tributi da recuperare e sanzioni da irrogare che poi passano ad Equitalia per la relativa riscossione; i relativi debiti scaturiscono sia a seguito della fruizione degli strumenti deflattivi (quando le presunzioni legali sono tali da non consentire una difesa efficace per mancanza di documentazione idonea allo scopo il Contribuente è costretto, suo malgrado, a trovare un accordo con gli Uffici finanziari), sia a seguito del contenzioso tributario (il Contribuente che presenta ricorso deve intanto pagare una quota dei maggiori tributi accertati secondo il principio del solve et repete). Le problematiche della riscossione non possono perciò prescindere dalla soluzione di quelle accertative che procedimentalmente le precedono e che debbono tendere a ricreare un sistema rispettoso dei diritti fondamentali dei Cittadini, eliminando le presunzioni legali vessatorie, garantendo tutte le prerogative della difesa, eliminando i vari limiti probatori, assicurando il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione finanziaria, liberando quest’ultima dai budget annuali ed abolendo i trattamenti incentivanti sugli accertamenti effettuati e sui maggiori tributi riscossi.

III – Altre disposizioni di natura variamente fiscale (artt. 53–56)

L’art. 53 dispone il differimento all’1 gennaio 2014 dell’entrata in vigore della revisione del sistema di riscossione delle entrate dei Comuni: si tratta di un intervento inevitabile, visto l’incredibile caos generato dall’argomento, per il quale non si può neppure escludere anche ulteriori slittamenti. Si tratta tuttavia di una questione di tipo secondario che non aiuta e non nuoce all’economia in generale o alla condizione dei cittadini in particolare e che certamente non influisce minimamente sulla crescita economica del Paese.

L’art. 54 riguarda la “S.O.S.E – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.”, costituita fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Socio all’88,00%) e la Banca d’Italia (Socia al 12,00%) in attuazione dell’art. 10 c. 12 del D.Lgs. 146/1998 per svolgere in concessione tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa. L’art. 5 c. 1 del D.Lgs. 216/2010, nel disciplinare il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni e delle Provincie introdotti per superare definitivamente il previgente criterio della “spesa storica” che viene utilizzato per il finanziamento pubblico, affida alla SOSE S.p.A. anche il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla loro individuazione e determinazione in base alle caratteristiche dei singoli Comuni e Province; a tal fine le consente di predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali di tali Enti i quali hanno obbligo di restituirli telematicamente entro sessanta giorni dal loro ricevimento a pena del blocco, fino all’adempimento, di qualunque trasferimento a loro favore e della pubblicazione sul sito del Ministero dell’interno dell’Ente inadempiente. Il Decreto “del fare” ha modificato il termine del suddetto adempimento stabilendo che i previsti sessanta giorni decorrono non già dal “ricevimento” dei questionari da parte degli Enti interessati, ma dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della “… notizia della data in cui i questionari sono disponibili …”, con ciò rimediando ad una prassi, per la verità già discutibilmente attuata (cfr. D.Min. 07.12.2012, art. 1 c. 3, nonché D.Dir. 16.09.2012, D.Dir. 21.02.2012 e D.Dir. 24.05.2011), che non era legalmente prevista. Per la crescita è ovviamente del tutto ininfluente!

L’art. 55 introduce una norma di interpretazione autentica riguardante il regime speciale IVA delle Agenzie di Viaggio, in palese violazione di uno dei principi generali stabiliti dallo “Statuto dei Diritti del Contribuente” approvato con L. 212/2000 il cui art. 1 c. 2 stabilisce che “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”; sic! È evidente infatti che la fattispecie su cui è stato effettuato l’intervento non rientra in alcuna ipotesi di eccezionalità e che il Decreto “del fare” non è una Legge ordinaria, ma solo una fonte equiparata proveniente dal Governo e legittimata dalla necessità ed urgenza di normare una situazione. Purtroppo però la prassi di legiferare con i Decreti Legge piuttosto che con le Leggi ordinarie è ormai consolidata da anni, nonostante alcuni timidi ammonimenti e richiami delle Giurisdizioni superiori, e perciò nulla quaestio (ormai Decreti-Legge, per tutto, fiducia e conversione sulla fiducia sono purtroppo una costante che dimostra l’inefficienza del Parlamento e dei Politici che vi siedono). L’intervento, configurato come una interpretazione autorevole dell’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, afferma l’indetraibilità dell’IVA relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori. Il regime speciale IVA previsto per le Agenzie di viaggio prevede che l’imposta applicata sulla cessione del pacchetto turistico unitariamente considerato si applica sulla differenza tra il corrispettivo praticato ed i costi relativi comprensivi dell’IVA; con la norma di interpretazione autentica in questione lo stesso principio di indetraibilità dell’IVA viene esteso ora anche agli operatori extra-comunitari per i quali si era creato un regime di grave incertezza a causa dell’orientamento contrastante espresso dall’Amministrazione finanziaria (cfr., da un lato, Min. Finanze, Ris. n. 62 del 07.04.1999 in senso favorevole al rimborso dell’IVA a favore dell’Agenzia extracomunitaria e, dall’altro, Ag. Entr., Ris. n. 141 del 26.11.2004 in senso contrario). Anche questa disposizione è del tutto irrilevante ai fini della crescita economica.

L’art. 56 riguarda la cd. “Tobin tax” e dispone la proroga dal 16 Luglio al 16 Ottobre pp.vv. del termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie istituita dall’art. 1 c. 491 ss. della L. 228/2012 (Finanziaria 2013) per rimediare alla defaillance dell’Amministrazione finanziaria che, ad oggi, non ha ancora provveduto all’attuazione e non ha diramato le relative istruzioni; il differimento, sollecitato formalmente da varie associazioni rappresentative di enti operanti in ambito finanziario (ABI, AIBE, ANIA, ASSOGESTIONI, ASSONIME, ASSOSIM, CONFINDUSTRIA, FEBAF e ASSIOM FOREX) è stato disposto sostituendo la scadenza originaria con la nuova direttamente nel comma 497 della fonte istitutiva. Anche questa disposizione non avrà alcun effetto sulla crescita.

Conclusioni

Tutte le considerazioni svolte confermano che, almeno per le disposizioni fiscali commentate, l’intervento del Governo Letta è in parte irrilevante per la crescita economica e, in parte, attento soltanto ad alcuni aspetti volti ad assicurare allo Stato la riscossione dei debiti tributari e sanzionatori dei Contribuenti.

La ripresa economica tuttavia richiede interventi più incisivi e coraggiosi a monte che possano realmente,

  • da un lato, rilanciare l’intraprendenza dei Cittadini, attualmente mortificata da gravi ed inutili appesantimenti burocratici e da una pressione fiscale ossessiva ed oppressiva, 
  • dall’altro, stimolare la spesa per i consumi  e per gli investimenti da parte dei Contribuenti, attualmente spaventati dalla propaganda repressiva basata sullo speso metro e sul redditometro e sulla segnalazione delle spese importanti e dal congelamento delle loro risorse finanziarie “in contanti” (per chi ancora ne dispone) che non possono più circolare a causa del limite di € 999,99 e non possono più transitare in banca a causa delle presunzioni legali collegate ai versamenti sui conti;

senza misure di questo genere, non esisteranno incentivi o altri interventi simili che potranno invertire la rotta recessiva in atto.

Per approfondimenti cfr

http://www.leoniblog.it/2013/05/27/governo-dalle-larghe-intese-e-scarse-idee/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.leoniblog.it/2013/06/01/eco-incentivi-antirecessione-un-ennesimo-flop/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

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