26
Feb
2015

DDL Concorrenza: Banche

La bozza del Disegno di Legge sulla concorrenza del governo contiene tre articoli – il 23, il 24 e il 25 – che riguardano le banche, anche se pare che altre e più consistenti riforme (riguardanti le Banche Popolari) saranno incluse altrove. I tre articoli sono poco incisivi e riguardano aspetti secondari.

Articolo 23

“Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. […]”

L’articolo 23 pone un tetto ai costi telefonici dei servizi di assistenza clienti. Spesso però le imposizioni ex lege di uno sconto su un servizio producono aumenti in altri servizi, e quindi è probabile che l’eventuale risparmio netto sarà trascurabile.

Articolo 24

“[…] sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet. […]”

L’articolo 24 riguarda la comparabilità dei costi dei più diffusi (e omogenei) servizi bancari. Se ci saranno o meno vantaggi per i consumatori dipenderà dalla legislazione accessoria che l’articolo richiede: pubblicare online prospetti informativi non è particolarmente utile per la maggioranza della popolazione italiana, ma per gli altri l’articolo potrebbe consentire scelte più informate riguardo i fornitori di servizi bancari.

Articolo 25

L’articolo 25 è scritto in legalese e consiste in istruzioni da dare ad un editor di testi per modificare un altro testo. Il riferimento è all’articolo 28 della legge n°27 del 2012, e la legge modifica il comma 1 dell’articolo, e aggiunge i commi 1-bis e 3-bis. Abbiamo tradotto la legge in italiano per voi, mettendo le aggiunte tra parentesi graffe ed esplicitando le cancellazioni.

«Art. 28 (Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). –

1. […] le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita {, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all’erogazione del mutuo o del credito}  sono tenuti a […]. Il cliente e’ comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu’ conveniente […]

{1-bis Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l’irrogazione […] di una sanzione […]}

[…]

{3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente […]. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo […]}

Si cerca di aumentare la concorrenza tra prodotti finanziari rendendo più difficile il bundling di mutui e prestiti ad altri servizi finanziari, che possono essere comprati altrove. Specificamente si estende la legge preesistente a più prodotti finanziari, si esplicitano le sanzioni, e si sottolinea la questione delle “società appartenenti al medesimo gruppo”. La formulazione della nuova legge è più generale e quindi ha un maggiore campo di applicazione, e verosimilmente porterà ad un aumento della concorrenza sul mercato.

L’idea sottintesa è che la concorrenza sia prodotta dai consumatori e non dagli imprenditori, anche se nella mia esperienza i consumatori non sono granché proattivi. Questo articolo sembra però il più efficace dei tre nel promuovere la concorrenza.

Nessuno dei tre articoli affronta i problemi strutturali del sistema bancario: la sottocapitalizzazione, gli elevati costi per la clientela, la sovraesposizione ai titoli pubblici, la commistione con la politica per il tramite delle Fondazioni, l’accumularsi dei crediti inesigibili. Alcuni di questi problemi non si possono risolvere ex lege, come la sottocapitalizzazione e i crediti inesigibili; altri sì, al costo però di improbabili sacrifici per la classe politica.

È in discussione una riforma delle Banche Popolari, attualmente in fase di conversione sotto il nome di “Investment Compact”, ma non si parla del tema nel DDL in questione. Lo scopo dell’Investment Compact, almeno a parole, è di affrontare i problemi strutturali del sistema bancario, cosa che il DDL Liberalizzazioni palesemente non fa.

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1 Response

  1. alessandro marzocchi

    Però c’è anche l’art 26 … ” L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. “”
    Se non è un regalo alle banche, lo è a favore del “capitale”.

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