16
Lug
2012

Aiuti per le zone terremotate, veramente? — di Barbara Franchini

Trasmettiamo questo articolo scritto da Barbara Franchini per Chicago-blog. Oggi l’autrice interviene a “La versione di Oscar” su Radio24.

In questi giorni il controverso D.L.74/2012 sta per essere convertito in legge. Non posso che esprimere tutta la mia preoccupazione in caso questo decreto venga convertito senza modificazioni.
Infatti dietro al titolo “aiuti per le zone terremotate” che molti giornalisti abbinano a questo D.L. si celano anche alcuni articoli che provocano e provocheranno molti danni alle aziende delle zone nel “cratere” (cioè incluse nell’allegato 1)

Vorrei riassumere questi punti di cui si parla veramente troppo poco e i cui effetti sul tessuto imprenditoriale emiliano saranno veramente devastanti.

Art.3 – Comma 7 e 8 – STEP 1 – ripresa delle attività e certificazione

La cosa che più irrita è che il Comma 7 apre con queste parole:

“Al fine di favorire una rapida ripresa delle attività produttive…”

peccato però che proprio i provvedimenti descritti in questo e altri commi bloccheranno anche le aziende le cui strutture NON hanno subito nessun tipo di lesione.

Infatti, per poter riprendere l’attività non basta un semplice certificato di agibilità statica, ma il Comma 7 prevede:

“…il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successivemodifiche e integrazioni,  deve acquisire la certificazione di agibilità sismica […]”

Premettendo che il Certificato richiesto NON esiste in nessuna normativa tecnica italiana, ricordiamo che le Normative Antisismiche sono entrate in vigore nel 2008, pertanto qualsiasi struttura costruita prima di quell’anno non può di certo rientrare in nessuna normativa anti-sismica.

Pero’, il Comma 8, prevede l’ottenimento di una certificazione provvisoria solo se non si è in presenza di:

mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Punto a capo. In quanto la maggioranza delle strutture costruite prima del 2008 non hanno collegamenti e comunque i punti 1 e 2 non vengono soddisfatti.

Art.3 Comma 10 – STEP 2 – interventi su strutture esistenti

[…] il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà  essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi

Cioè, viene richiesto un adeguamento pari almeno al 60% di ciò che prevede la norma vigente.

Tutto quanto detto finora riguarda però solamente i comuni indicati nell’allegato 1, definiti “nel cratere”,  cioè: 
Bologna: 5 comuni, Ferrara: 7 comuni, Mantova: 14 comuni, Modena: 14 comuni, Reggio Emilia:  7 Comuni, Rovigo: 5 comuni
Ad esempio: Il comune a 500 mt dal mio stabilimento non rientra nel “cratere”

Ora, dopo aver fatto un panorama di quanto indicato nel D.L. vorrei fare alcune considerazioni:

  • Se un edificio non ha subito nessun tipo di lesione la certificazione di agibilità sismica (che non esiste) deve essere superata. La certificazione di agibilità post sisma infatti è prevista nell’ordinamento italiano dal DPCM 5 maggio 2011 che disciplina la entrata in vigore e detta le regole per la compilazione delle schede AEDES che sono documenti di verifica di edifici DANNEGGIATI (certificazione che del resto abbiamo già ottenuto)

Del resto se una struttura resiste ad un collaudo sul campo come quello delle tre principali scosse del sisma, penso non ci sia migliore simulazione che possa certificarne la sicurezza.

  • Imporre per decreto il legame degli elementi orizzontali e verticali, etc… è assurdo in quanto, come dichiarato anche dagli ingegneri strutturisti che ho consultato, non tutte le strutture acquisiscono una maggiore sicurezza, anzi, andare a legare strutture dove non era stato previsto da progetto potrebbe indebolirle oppure creare tensioni non previste.
  • Gli interventi sugli edifici esistenti molto difficilmente potranno comunque portare le caratteristiche del fabbricato in questione alla percentuale richiesta da decreto. Pertanto molte strutture saranno da ricostruire totalmente o comunque gli interventi per l’adeguamento saranno talmente onerosi che sarà più conveniente la ricostruzione
  • La parte più preoccupante sono gli stop produttivi che le aziende saranno costrette ad avere a causa di detti adeguamenti. Poi, chi pagherà tutto questo ? in un momento dove la crisi economica e il credit crunch ha già messo in seria crisi di liquidità molte aziende ?
  • Assolutamente concorde che sia necessario un processo virtuoso di miglioramento e consolidamento del panorama edilizio (produttivo, pubblico, residenziale, storico) sarebbe coerente farlo però su tutto il territorio regionale e nazionale (e non solamente su alcuni comuni di alcune province) ed oltretutto applicando tempistiche e modalità sostenibili
  • Incentivi per il miglioramento: così come per il miglioramento della classe energetica sono previsti incentivi, perché non prevederli anche per un miglioramento sismico che mi sembra decisamente più importante ?

Senza considerare che con questo provvedimento in pochi istanti tutte le proprietà hanno perso valore  in modo considerevole.

Ebbene sì, sono una delle tante imprese che sta lavorando illegalmente (in quanto non ho la certificazione provvisoria). Ho deciso di mantenere inalterata la struttura dei miei capannoni evitando interventi frettolosi e insensati (come purtroppo sta accadendo pur di ottenere la provvisoria),  pensando invece ad un piano di miglioramento sostenibile e fattibile.

Inutile dire che sono molto preoccupata per il futuro della mia Impresa e non solo…PMI virtuosa quanto vuoi: una delle poche certificate sicurezza ISO18001 (per capire che per noi è un tema di primaria importanza), con elevata vocazione all’Innovazione con Lab. R&D accreditato in diverse piattaforme e coinvolto in progetti europei, esportiamo in oltre 50 paesi e facciamo parte di una Rete di Imprese (una delle poche funzionanti)…. e ora ? Quale sarà il nostro futuro ?

Tutti gli sforzi personali fatti per superare la crisi del 2009 e tuttora in itinere, vengono buttati al vento da chi decide di scaricare la responsabilità totalmente su chi ha sempre rispettato la legge e le norme tecniche perché non va’ dimenticato che i nostri capannoni sono stati dichiarati agibili a suo tempo.

È proprio il caso di dire che i danni che non ha fatto il sisma li sta provocando, come sempre, l’incompetenza di chi può emanare certi provvedimenti senza preoccuparsi degli effetti e soprattutto senza prendersi la responsabilità di modificarli,  in caso fossero stati scritti troppo frettolosamente (voglio pensarla così).
Con quale forza i PMImprenditori emiliani abbatteranno volontariamente i propri capannoni per ricostruirli secondo D.L. ? Oppure sarà la goccia che farà prendere decisioni spiacevoli per tutti ?

Barbara Franchini

Un’ imprenditrice emiliana illegale

barbara.franchini@gmail.com

 

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25 Responses

  1. Marco Tizzi

    I “tecnici” vengono formati nei poliTECNICI, non in economia e commercio.
    Un motivo c’è…

  2. Stefano Nobile

    Dilettanti allo sbaraglio.
    Pensavo che non potesse esserci nulla peggio di un politico, e invece.
    Poi uno si chiede come mai l’Università italiana sia “bassina” nelle classifiche internazionali. Eh, un motivo ci sarà!

  3. Alessandro

    Il terremoto si è manifestato, difficilmente a breve ne avverrà uno più violento nella stessa zona. Pretendere l’adeguamento immediato dei capannoni solo in tali zone, anche se hanno superato il sisma senza danni, appare più una reazione isterica anziché il frutto di un ragionamento ponderato. Basta pensare che il 98% circa delle aziende italiane ricadenti in zona sismica non sono adeguate alle norme vigenti e che il prossimo terremoto si manifesterà molto probabilmente in una zona diversa, come la storia c’insegna.
    Il problema dell’adeguamento sismico degli edifici esistenti ricadenti in zona sismica è molto grosso e comporta un impegno economico ingentissimo; senz’altro va affrontato ma con ragionamenti seri ed economicamente sostenibili, ciò comporterà tempi lunghi e priorità ben definite. Tutto il resto è demagogia.
    Dubito che l’Italia sia in grado di affrontare questo problema, sia per le difficoltà economiche del presente ma sopratutto per la classe dirigente italiana (funzionari, politici e demagoghi vari).
    Sconsolatamente saluto, architetto Alessandro De Prato.
    (Tolmezzo, Friuli)

  4. Mike

    Queste norme sono un capolavoro di cialtroneria giuridica. Sulla pelle di chi, nonostante tutto, cerca di ripartire con la sua impresa. Per quel poco che vale, tutta la mia solidarietà a Lei, Signora Franchini, e a tutti i Suoi colleghi. Avete un coraggio immenso. Siete i nuovi eroi di un’Italia che non vi merita.

  5. Violanda

    … altro che tecnici e politici…. ci vorrebbero “buon padri di famiglia” … come spesso vengono indicati nelle leggi!

  6. Pietro

    “mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;”
    Il cadavere del Prof. Franciosi si starà rivoltando nella tomba….

  7. Mike

    Vorrei aggiungere un’altra considerazione. Lo Stato non può pensare di cavarsela a buon mercato, scaricando sulle imprese, proprio perché tenute a rispettare le norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro, il prezzo della propria pluridecennale irresponsabilità in materia di classificazione e normativa antisismica. A mio sommesso avviso di giurista, la normativa in questione potrebbe essere incostituzionale perché introduce, nell’ordinamento giuridico, una disciplina in materia di adeguamento degli edifici esistenti alla normativa antisismica sopravvenuta che irragionevolmente discrimina gli edifici esistenti nelle zone interessate dall’ultimo sisma, che nono hanno subito danni, rispetto a quelli esistenti in altre zone del Paese ugualmente sismiche. In altri termini, potremmo trovarci di fronte ad una violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

  8. sergio

    L’assolutismo dogmatico sull’obbligo di realizzare “collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi” impone di fatto la demolizione e ricostruzione degli edifici; è certo,infatti, che collegare strutture diversamente progettate e realizzate non equivale sempre a migliorane l’efficienza anche perchè la maggior parte degli opifici industriali sono realizzati con strutture prefabbricate ; anzi si rischia di alterare in negativo lo stato tensionale. Quindi si faceva prima a dire : demolisci e ricostruisci ,anche se costruito nel rispetto di leggi precedenti ,perchè negli anni passati la legislazione vigente era insufficiente.

  9. Mike

    Aggiungerei, al mio commento precedente, questa considerazione conclusiva. Se il ragionamento sul’incostituzionalità delle norme in questione è corretto, la Signora Franchini e gli altri imprenditori, i cui capannoni non sono stati danneggiati dal sisma, potrebbero correre il rischio – calcolato – di non osservare le norme medesime. A mali estremi, estremi rimedi. Esisterà pure un Giudice (costituzionale) a Berlino!

  10. radici piero

    ma chi scrive le leggi nel nostro paese ? Sicuramente non i tecnici del settore. Avete presente uno Zairota che viene in Italia e spende più di mille euro in un negozio, cosa gli chiederanno ? solo la fotocopia del passaporto ? Noooooo anche una AUTOCERTIFICAZIONE ( scritta in Svahili ? ) che lui non è cittadino C.E.E. …. Ma allora la fotocopia del passaporto a cosa serve ? Questo signore ci potrebbe dire tranquillamente ” io sono uno Zulù, ma voi che credete di essere così evoluti, sapete almeno leggere ? ” Ma la comica finale ( oltre all’ obbligo per il negoziante di iscriversi immediatamente in un apposito registro presso il fisco, immagino quello dei ….. sospetti aspiranti evasori … ) è che questa norma è contenuta, UDITE UDITE, nel cosiddetto … DECRETO SEMPLIFICAZIONI !!!!!!!!!!!!!!!
    Con dei legislatori così dove vogliamo andare ?
    Signora Franchini Lei ha tutta la mia solidarietà, ma mi piange il cuore doverle dire che con questo stato Lei non ha nessuna chance di uscire dalla situazione in cui si trova, ma nel caso la costringessero a ricostruire tutto da capo, La consiglierei di consultare questo sito http://www.copernico.ch e riaprire in Svizzera !

  11. Barbara Franchini

    @Mike sono contenta (se così si puo’ dire) di leggere il suo intervento perchè il dubbio che questo DL non fosse costituzionale l’avevo. Quindi ora cosa potremmo fare ? a chi ci possiamo rivolgere ?

  12. Francesco_P

    @sergio

    Ricostruire è la soluzione corretta, anche perché in caso di ristrutturazione è previsto il raggiungimento del 60% di resistenza al sisma, che è troppo per gli eventi minori, ma ASSOLUTAMENTE inadeguato per gli eventi maggiori.

    Ricostruire in Italia è considerato un bestemmia, un qualcosa da ostacolare ad ogni costo. Così non si riesce mai a mettere in sicurezza il territorio (la cosa vale anche il rischio idrogeologico ove basterebbe solo ricostruire un po’ più in la dai corsi d’acqua).

    Purtroppo l’ennesima stupidità burocratica non raggiunge lo scopo di permettere alle imprese di riprendere o proseguire l’attività e neppure quello di rendere il territorio resistente al prossimo evento che non sappiamo quando si verificherà, ma sappiamo solo che si verificherà.

    Al puro scopo di infierire contro la stupidità istituzionale vi suggerisco di leggere questo breve post: http://aldopiombino.blogspot.it/2012/06/lettera-di-antonio-mucchi-geologo.html

  13. mick

    Premesso che condivido la critica ad un generale e diffuso atteggiamento delle autorità pubbliche ad imporre vincoli assurdi e irrealistici pur di lavarsi le mani dei problemi e scaricare responsabilità ( in effetti potrebbe anche sussistere un profilo di incostituzionalità come dice Mike),
    preciso che la procedura di verifica rapida di agibilità non deve necessariamente raggiungere il 60% di antisisimicità, ma si può fare solo su capannoni con danni di modestissima entità.
    Quindi stando a quanto leggo nel caso riportato non dovrebbero esserci problemi per l’ottenimento della certificazione provvisoria!!
    Il fatto poi che l’intervento di legatura delle strutture possa nel caso di specie portare più danni che benefici credo (vado a naso) dipenda dall’insufficiente resistenza delle strutture verticali… non è quindi un criterio generale anzi!

  14. Lorenza

    Se a ciò si aggiunge la tipologia di aiuto economici previsti dallo stesso D.L per le PMI sarà anche difficile trovare copertura economica per effettuare gli investimenti. Anche se le banche si sono impegnate a prendere come riferimento lo Spread pre-sisma tanti mesi di fermo dell’attività non credo farà ripartire le imprese da una situazione se non uguale simile a quella ante 20 maggio. L’abbattimento in conto interessi non credo serva quasi a nulla in queste condizioni

  15. Mike

    Secondo me, dovreste fare “gruppo” (anche tramite le vostre associazioni imprenditoriali) e rivolgervi ad uno studio legale autorevole per un parere stragiudiziale che possa suffragare questa opinione giuridica e consentirvi di correre un rischio “a ragion veduta”. Si tratta, infatti, di potersi difendersi in un eventuale successivo giudizio sollevando, con fondamento, l’incidente di legittimità costituzionale delle norme in questione. Nel frattempo, il medesimo studio legale dovrebbe sensibilizzare i parlamentari delle zone interessate dal sisma perché si attivino al fine di porre rimedio a questo pasticcio in sede di conversione del decreto legge o successivamente. @Barbara Franchini

  16. Stefano

    Gli imprenditori del cratere dovrebbero chiedere al governo 10 anni di freetax area in cambio di leggi così stupide. I soldi verrebbero da tutto il mondo, anche in questo momento difficile, per investire in una delle zone più produttive del pianeta!

  17. Maurizio

    Sono Ingegnere strutturista antisismico e sono anche un Imprenditore, la mia azienda crea i software di progettazione antisismica più diffusi in Italia.
    Credo che il problema vero sia sempre lo stesso che ci portiamo dietro in questo strano paese, troppo stato! Trovo giusto che lo stato definisca degli standard di sicurezza, ma fatto questo e definite le regole di detassazione per gli interventi prescritti lo stato deve starne fuori! Altrimenti avremo sempre incredibili costi di intermediazione di una macchina burocratica assolutamente inefficiente e tempi di realizzazione tendenti ad infinito…

  18. Riga

    Si continua a dire dal 2008, ma poi con le solite proroghe si è arrivati alla fine 2010, certo qualche miglioramento nel sistema costruttivo dei prefabbricati era stato fatto, ma certo non si rispettavano le NTC del 2008. Allora mi sapete dire in % quanti fabbricati produttivi sono quelli realizzati dopo il 2010 visto la crisi che c’era. I fabbricati produttivi sono stati tutti autorizzati con regolare concessione edilizia rilasciata dai rispettivi uffici tecnici comunali e alla fine dei lavori il sindaco ha rilasciato regolare certificato di abitabilità, e adesso ci vengono a dire che i nostri fabbricati non sono a norma!! Credo che sia il caso di alzare un pò la voce con le rispettive associazioni di categoria e ribellarsi a tale imposizione, ci sarà pure un giudice che ci ascolta, oppure andremo a Berlino come dice Mike.

  19. otto morselli

    Purtroppo,essendo in italia ( sic ), il problema vero non è il sisma, ma lo stato italiano che notoriamente provoca più danni del terremoto stesso.
    Anche nel momento della disgrazia i nostri generatori di burocrazia non si rendono conto che dovrebbero fare l’unica cosa che sanno fare bene:
    non fare nulla

  20. AlxGmb

    Sig.ra Barbara Franchini,
    Le voglio trasmettere tutta la mia stima e la mia solidarietà.
    Voglio anche dirLe, che sarà sola.
    Non si aspetti aiuti dalle istituzioni o dalle associazioni di categoria, dai professionisti o dagli pseudo-esperti di turno.
    Faccia una fredda, anzi glaciale, analisi della sua convenienza economica ed agisca di conseguenza.
    Se, conti alla mano, le costasse meno trasferirsi altrove (Svizzera?, Austria? Slovenia?) NON ci pensi due volte e si trasferisca.
    Non abbia remore nei confronti di nessuno, no remore verso i dipendenti, no remore verso i fornitori, no remore verso lo stato itagliano ladro, rapinatore, nemico di coloro che vogliono costruirsi un libero progetto di vita.

    Leggo nei commenti qui sopra che non c’è miglior collaudo che avere ancora la struttura sana dopo le scosse che ha subito; una ovvietà!
    Una ovvietà che i burocrati itagliani NON capiranno MAI.

    Se resta:
    – Faccia le foto della sua struttura
    – le firmi in autocertificazione e le trasmetta agli organi competenti.
    – proceda con l’attività ai sensi dell’art. 1 del decreto liberalizzazioni (che incollo qui sotto)
    – faccia firmare ai suoi dipendenti una liberatoria nei suoi confronti, se entrano in stabilimento e lavorano, prendono lo stipendio; se restano fuori, non prendono lo stipendio. LEI non può essere responsabile anche dei terremoti, dei meteoriti, degli uragani, delle cavallette e della peste bubbonica

    Saluti
    AlxGmb

    Art. 1

    Liberalizzazione delle attivita’ economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, (( convertito, con modificazioni, )) dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta’ di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attivita’ economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita’; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita’ economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita’ pubbliche perseguite, nonche’ le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita’ economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita’ pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attivita’ economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia’ presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita’, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

    2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attivita’ economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita’ di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata e’ libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilita’ sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”

  21. Barbara Franchini

    Grazie a tutti dei vostri graditissimi commenti che non sono altro che la conferma che chi legifera in Italia vive una realtà distorta che non è la nostra.
    In particolare rispondo all’ultimo commento dicendo che mi sono già accorta che siamo soli, già dal 29 di Maggio, si combatte contro i mulini a vento e con la compagnia silente del Sisma che ogni tanto ci ricorda dei pericoli che stiamo correndo.
    Grazie anche agli imprenditori che mi hanno contattato via email e che hanno espresso tutta la loro voglia di fare qualcosa insieme.
    Ora è necessario trovare il modo di canalizzare questa energia, carica di rabbia e delusione, e canalizzarla nella giusta direzione.
    Teniamoci in contatto e soprattutto “Teniamo Botta !”

  22. Maino Marchi

    In riferimento all’intervento di Barbara Franchini, vorrei precisare che il DL 74/2012 sul terremoto, nell’art. 3 commi da 7 a 10 a cui lei faceva riferimento, è stato profondamente modificato, come si può vedere affiancando il testo originale con le modifiche apportate alla Camera prima in Commissione poi in Aula (vedi allegato).
    In particolare la certificazione di agibilità  sismica va acquisita solo nei casi di cui al comma 8, per i quali è completamente cambiata la norma prevista al comma 10, prevedente interventi per i quali sono previsti tempi dai 4 agli 8 anni. Credo si sia tenuto un equilibrio tra esigenze di sicurezza ed esigenze della produzione. Quanto ai contributi, il D.L., con le modifiche ottenute, stanzia oltre 3 miliardi. Nel fondo che si costituisce possono attingere e avere contributi anche le attività  produttive danneggiate.
    Il PD è favorevole a incentivi per il miglioramento sismico, da prevedere con altri provvedimenti legislativi.
    ALLEGATO

    DECRETO LEGGE TERREMOTO: ART. 3 DAL COMMA 7 AL COMMA 10 TESTO ORIGINARIO E TESTO MODIFICATO ALLA CAMERA

    (segue: testo del decreto-legge)

    7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e
    delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza
    adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20
    maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, il titolare
    dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei
    luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
    modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità
    sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi
    delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto
    ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e
    depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente
    competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di
    coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni
    depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno
    considerate ai fini del riconoscimento del danno.
    8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di sicurezza
    effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il
    certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle
    carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze
    prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o
    dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
    1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e
    elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
    2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non
    adeguatamente ancorati alle strutture principali;
    3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali
    pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura
    principale causandone il danneggiamento e il collasso.

    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
    dalla Commissione)

    7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e
    delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza
    adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20
    maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, nonché per le
    imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal
    presente decreto che abbiano subìto danni a seguito degli eventi
    sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle
    verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o di
    altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare
    dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei
    luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
    modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8,
    la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di
    sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 –
    costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un
    professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al
    Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente
    alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale
    gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al
    presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del
    danno.
    7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture
    inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione
    e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli
    animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai
    fini dell’immediata ripresa dell’attività, l’acquisizione della certificazione
    dell’agibilità ordinaria.
    8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è
    acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una
    delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze
    prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
    a) identica;
    b) identica;
    c) identica.

    9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere
    effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
    10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi
    sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale,
    il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al
    60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà
    essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di
    miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il
    conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti
    entro ulteriori diciotto mesi.

    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
    dalla Commissione)

    8-bis. Ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la
    sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza
    effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il
    certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico
    incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le
    medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi
    interventi, anche provvisionali.
    9. Identico.
    10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree
    colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione
    spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle
    mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
    abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale
    elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione
    nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non
    strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento
    lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
    Qualora l’accelerazione spettrale come sopra individuata non
    abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica
    richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe
    caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione
    dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata
    conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le
    costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14
    gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
    Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui
    al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del
    comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti
    inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo,
    dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al
    raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad
    un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
    a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la
    sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della
    sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
    b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza
    sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza
    richiesta ad un edificio nuovo;
    c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare
    tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza Ls per cento
    compresi tra il 30 per cento e il 50 per cento, secondo l’equazione 4
    (Ls-30)/5;

  23. Barbara Franchini

    Aggiornamenti di questa mattina:
    Il Governo ‘blinda’ il decreto. Scontro in aula, voto rinviato
    http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/2012/07/26/749267-giovanardi-ricostruzione-terremoto-decreto.shtml

    “Il ministro Giovanardi ha richiesto di inserire nel decreto una percentuale minima del 60% del costo dei lavori di ristrutturazione a carico di cittadini e imprese”

    Piu’ SUDDITI di così… mi sembra che stiamo arrivando davvero all’apoteosi dell’assurdo.

  24. Barbara Franchini

    @Barbara Franchini
    Aggiornamenti del 1/08/12
    Ieri il Senato ha dato via libera alla conversione in legge con i medesimi emendamenti proposti dalla Camera.

    Giusto per riassumere:
    Comma 7. Viene esteso anche alle aziende al di fuori del “cratere” (all.1) che hanno subito danni
    Comma 7bis. Vengono escluse le aziende agro-alimentari
    Comma 10. Vengono esentati dagli adeguamenti al 60% rispetto a quanto richiesto a un fabbricato nuovo, i fabbricati che non hanno subito danni che rientrano all’interno di una zona che abbia subito almeno il 70% dell’accelerazione spettrale elastica.
    Per capire in che zona sei, bisogna consultare le mappe “shake map” fornite dall’INGV.
    Peccato che l’INGV stessa, sul sito dove si trovano queste mappe (http://shakemap.rm.ingv.it/shake/index.html), mette in bella evidenza un Disclaimer che recita “Le mappe di scuotimento – ShakeMap – presentate in questo sito web sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento sofferto.
    Esse sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili.
    Le mappe non hanno alcun valore ufficiale e l’INGV declina ogni responsabilita’ da un uso improprio delle informazioni in esse riprodotte.”

    Oltretutto queste “shake map” sono basate su terreni rocciosi e non liquidi come quello della pianura padana.
    Quindi si basa una Legge e la sua attuazione sulla base di qualcosa di “etereo” e non “precisamente definito”.
    In poche parole, il mio comune di Correggio come tutti i comuni di Reggio Emilia e comunque quelli piu’ periferici del “cratere” non hanno subito un livello sufficiente di “squotimento” per rientrare in quest’area, pertanto continuano a persistere tutti gli obblighi di adeguamento previsti dal D.L. iniziale !
    Hanno pero’ modificato i tempi di adeguamento modificando dagli iniziali 18 mesi ad un tempo che varia dai 4 agli 8 anni sulla base dell’attuale % di rispondenza dell’edificio alle norme in vigore.

    Concludendo: per noi “periferici” e indenni… non è cambiato nulla.
    Continuiamo ad accettare che vengano emesse Leggi che si basano su “stime indicative” e su mappe che “non hanno alcun valore ufficiale” (come dichiara apertamente ingv) … quando invece il danno economico che provocherà alle aziende è ben definito e sarà davvero molto pesante.

    Inoltre, ad oggi, NON sono previste forme di risarcimento per le aziende non lesionate che saranno costrette a questi adeguamenti (oltre il danno, la beffa)

    Altro che “sudditi”, direi che siamo proprio “schiavi” di un sistema incompetente e che abusa della propria posizione dominante. A questo quando avremo una stima economica dell’ammontare necessario per gli adeguamenti richiesti sarò necessario decidere dove “spendere” questi soldi… non necessariamente potrà essere in Emilia, territorio diventato dichiaratamente ostile alle imprese.

    Non aggiungo altro.

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