21
Dic
2012

Responsabilità online: a ciascuno il suo

È buona norma commentare con cautela i dispositivi, perché sono le motivazioni a determinare in ultima analisi la bontà di una decisione – e la sua capacità di fare giurisprudenza. La sentenza resa oggi dalla Corte d’Appello di Milano, che ha assolto i tre dirigenti di Google condannati in primo grado nella vicenda Vividown, fa in qualche misura eccezione perché pone rimedio a una stortura parsa evidente sin dal pronunciamento del giudice di prime cure.

A ben vedere, l’articolazione del percorso decisorio della Corte avrà un profondo impatto su snodi sensibili quali la configurazione dei legami tra il fine di lucro e la responsabilità penale dei provider. Ma le scarne informazioni odierne – l’assoluzione con formula piena, perché “il fatto non sussiste” – già ci permettono di apprezzare  la riaffermazione del principio fondamentale della materia, formulato con chiarezza adamantina dalla direttiva e-Commerce: gli intermediari della comunicazione non possono essere ritenuti responsabili per i contenuti illeciti eventualmente trasmessi o ospitati, se non in seguito ad apposita segnalazione da parte delle autorità competenti. In altre parole: sussiste un obbligo di rimozione successiva, non un onere di filtro preventivo. E una simile responsabilità non può nemmeno essere fondata in modo surrettizio sulla base della presunta vaghezza dei termini di servizio: così come non sarebbe ammissibile sostenere la complicità di un operatore telefonico in un certo delitto, anche ammettendo che il contratto con l’utente non proibisca l’utilizzo della linea allo scopo di pianificare un crimine.

La normativa comunitaria, recepita fedelmente nel nostro ordinamento, sancisce una ripartizione delle responsabilità per condotte perpetrate in rete estremamente equilibrata. Anche a prescindere da ovvie eppure primarie considerazioni di giustizia, per cui sarebbe in ogni caso inaccettabile condannare Tizio per il fatto di Caio da quegli ignorato, il meccanismo delineato dalla direttiva e-Commerce ha un’evidente valenza pratica: quella di non costringere operatori privati a farsi poliziotti del web, sopportandone i costi esorbitanti e i rischi sul piano giuridico – per le ripercussioni che tale attività avrebbe sul profilo dei diritti fondamentali. È proprio questo bilanciamento oculato tra libertà e responsabilità, tra interessi delle imprese e interessi degli utenti, ad aver garantito sino a oggi lo straordinario sviluppo dei servizi di cui beneficiamo ogni giorno.

Dice bene Luciano Floridi: non è semplice gioire per il destino di una vicenda giudiziaria che ha richiesto oltre sei anni e un considerevole dispendio di risorse per raggiungere l’esito che appariva come il più naturale sin dall’inizio. Nondimeno, è cruciale che ora la strada sia segnata, per evitare che simili incertezze si ripresentino e compromettano l’evoluzione dell’ecosistema digitale nel nostro paese – e non solo.

 

 

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3 Responses

  1. Francesco

    sono d’accordo fino ad un certo punto, infatti ritengo che gli intermediari dovrebbero quantomeno identificare tutti coloro che usano le proprie piattaforme in modo che se l’utilizzatore commette un crimine possa essere facilmente identificato. Ci sono molti grossi operatori che non fanno alcuna verifica sull’identità e poi, per loro convenienza, se ne lavano le mani. Ed è falso dire che non possono fare controlli preventivi perché in realtà li fanno eccome, quando gli fa comodo. Provate a postare un video pornografico su Youtube e vedrete che in quel caso il controllo c’è eccome e mai verrà pubblicato. Di più: quando si tratta di raccogliere i dati degli utenti per fini commerciali i vari Google e Faceboo, guarda caso, anche queste cose le sanno fare benissimo e in questo caso chissà perché riescono a sapere vita, more e miracoli degli utenti.

  2. @Francesco
    mah che gli intermediari debbano identificare gli utenti mi pare eccessivo… Perche’ solo su internet? Forse che ogni volta che usiamo il telefono veniamo identificati? ogni volta che mandiamo una cartolina o una lettera veniamo identificati ? (il caso delle raccomandate rr e’ ovviamente diverso). Se saliamo su un autobus ancora non ci chiedono i documenti… 🙂 a mio avviso inviare una mail e’ come inviare una lettera o una cartolina. Affiggere manifesti non richiede identificazione certa obbligatoria… non ho mai visto la polizia o altri sistematicamente chiedere i documenti agli “attacchini” che affiggono manifesti. Perche’ una bacheca elettronica deve essere diversa? Per quanto riguarda google e fb: loro sanno quel che fanno i nostri browser e, li incrociano sapientemente con quello che gli diciamo noi e i nostri amici. Buone feste!

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