6
Set
2018

La Platform Economy, ovvero: quella cosa su cui tutti legiferano, tranne il legislatore—di Maria Vittoria La Rosa

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Maria Vittoria La Rosa:
È dello scorso 18 luglio la notizia dell’inserimento della figura dei riders (ovvero le persone che, utilizzando il proprio mezzo di trasporto – di solito bici o scooter – recapitano a casa nostra beni acquistati su piattaforme digitali) nel Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

Parrebbe una buona notizia per i lavoratori – anche se da molti punti di vista pare una forzatura, come scrivono qui Francesco Del Prato e Carlo Stagnaro – ma a ben guardare è solo l’ultimo episodio di uno “stillicidio regolatorio” al quale, fino ad oggi, tutti o quasi hanno contribuito (i.e. magistratura, pubblica amministrazione, istituzioni europee e parti sociali) tranne chi a ciò sarebbe deputato alla luce della nostra Costituzione, cioè il Parlamento. La conseguenza è che ci troviamo di fronte ad un continuo susseguirsi di sentenze, regolamenti, accordi privati ed altri atti che non fanno che alimentare la confusione in un settore che si sviluppa tumultuosamente e non è più possibile ignorare.

I provvedimenti che si sono succeduti fino ad oggi hanno riguardato aspetti importanti della Platform Economy come l’autorizzazione per l’accesso al mercato, i rapporti di lavoro e la fiscalità. In tutti questi casi, tuttavia, si tratta di atti disorganici e sconnessi tra di loro, che hanno contribuito all’incertezza che al momento regna in materia.

Si consideri per esempio il tema dei requisiti autorizzativi per accedere al mercato. In Italia (ma non solo), infatti, non è ancora chiaro se per lanciare sul mercato una piattaforma digitale per lo scambio di beni o servizi siano necessarie specifiche autorizzazioni (come accade in altri settori dell’economia tradizionale) o meno. Al momento, il riferimento normativo resta la Direttiva UE sull’e-commerce (Direttiva 2000/31/CE, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 70/2003), secondo la quale per l’accesso all’attività dei “prestatori di servizi della società dell’informazione”, in linea di principio, non può essere imposto il possesso di alcuna autorizzazione. Così inquadrata la questione, resta da capire chi siano i “prestatori di servizi della società dell’informazione”. Un caso esemplificativo è quello di UberPop: come è noto, sono intervenute sia a livello nazionale che a livello comunitario sentenze[1che hanno chiarito come UberPop sia un operatore dei trasporti e non un prestatore di servizi della società dell’informazione, con la conseguenza che la piattaforma ha dovuto cessare il suo operato nel nostro Paese, non essendo gli autisti del servizio Pop in possesso delle licenze per operare come tassisti o ncc. Incertezze analoghe riguardano altre famose piattaforme: è il caso, per esempio, di Amazon, che secondo l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni italiana non sarebbe solo una piattaforma digitale ma piuttosto un vero e proprio operatore postale, che necessiterebbe pertanto della relativa autorizzazione per operare sul mercato. Non essendo Amazon titolare di tale autorizzazione, l’Autorità ha irrogato nei confronti della società una multa di 300.000 Euro. Non sembrano esserci maggiori certezze neanche al di fuori dei confini nazionali: basti pensare al caso di Airbnb,[2] coinvolta in un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Europea nell’ambito del quale si dovrà decidere se la società possa essere considerata un vero e proprio intermediario immobiliare (e debba pertanto munirsi delle necessarie autorizzazioni) o meno.

Riassumendo, in materia di requisiti autorizzativi per l’accesso al mercato lo stato dell’arte nel settore della Platform Economy è il seguente: chi intenda lanciare sul mercato una piattaforma online sulla quale sia possibile mettere in contatto utenti che intendano scambiarsi beni o servizi non è attualmente nella condizione di capire se per fare questo sia necessaria un’autorizzazione. O meglio, ad oggi non è chiaro al 100% chi siano quei soggetti che, essendo qualificabili come “prestatori di servizi della società dell’informazione”, in linea di principio possono operare senza bisogno di ottenere alcuna autorizzazione. Ne consegue un’incertezza operativa che, intuitivamente, non aiuta lo sviluppo del mercato.

La stessa incertezza si riscontra con riferimento alla natura dei rapporti di lavoro di alcuni dei collaboratori delle piattaforme. In Italia ad oggi si registrano due pronunce giurisprudenziali importanti,[3] secondo le quali i c.d. riders non sarebbero lavoratori dipendenti. Si tratta tuttavia di un tema che, per ovvi motivi, non può essere lasciato solo alla Magistratura e su cui c’è bisogno di regole certe. L’inquadramento dei riders nel Ccnl logistica approvato lo scorso 18 luglio rappresenta un primo tentativo di fornire risposte, così come l’approvazione, da parte della Giunta della Regione Lazio, della proposta di legge n. 40 “Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”, attualmente pendente dinanzi al Consiglio Regionale della Regione Lazio: si tratta tuttavia di tentativi che sono destinati ad essere frustrati. E infatti non aiuta il settore nella sua globalità la firma del Ccnl perché, sebbene abbia indubbiamente dei potenziali effetti nel caso di instaurazione di un contenzioso tra lavoratore e datore di lavoro, esso trova applicazione automatica solo per coloro i quali siano già inquadrati come lavoratori dipendenti (dunque per una sparuta minoranza dei riders) ed inoltre si rivolge solo ad una parte dei lavoratori della Platform Economy (la cui platea comprende una varietà di profili professionali, come baby sitter o lavoratori nel settore dei servizi, ai quali il Ccnl della Logistica non si potrebbe applicare in ogni caso). Né aiuta a fornire certezze la proposta di legge della Giunta del Lazio: se anche si dovesse pervenire all’approvazione di una legge vera e propria, infatti, per la sua palese incostituzionalità si tratterebbe infatti di una legge dalla vita breve.

Anche il tema della fiscalità è tutt’altro che chiaro. L’unico intervento normativo portato in porto di recente in Italia è rappresentato infatti dall’art. 4 del DL n. 50/2017,[4] ovvero la c.d. “Tassa AirBnB”, che impone agli intermediari immobiliari – siano essi portali on line o agenzie tradizionali attive nel mercato degli affitti turistici – di agire da sostituti d’imposta, trattenendo una ritenuta del 21% sui canoni delle locazioni sotto i 30 giorni dovute ai proprietari di casa, con l’obbligo di girare i dati all’Agenzia delle Entrate. Sorvolando sui profili problematici della norma, è chiaro come la stessa sia inapplicabile ai molteplici altri ambiti nei quali fiorisce la Platform Economy e nei quali dunque i profili fiscali presentano ancora incognite rilevanti. In sostanza, anche in materia di fisco si brancola ancora nel buio. Né è chiaro perché non sia sufficiente intervenire sull’enforcement della fiscalità tradizionale, anziché definire nuove imposte ad hoc che rischiano di generare distorsioni e contenzioso.

Per concludere, si possono menzionare altre “gocce” di questo “stillicidio regolatorio”, tutte rigorosamente provenienti da rubinetti diversi e non comunicanti tra di loro: si pensi alla bozza di regolamento proposta di recente dalla Commissione UE per garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle piattaforme online o al procedimento appena avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni italiana per l’adozione di un regolamento finalizzato a contrastare il c.d. “hate speech”, ovvero l’istigazione all’odio basato su etnia, sesso, religione o nazionalità nei servizi media audiovisivi.

In conclusione, a proposito di Platform Economy nell’ordinamento italiano (e non solo) una cosa sembra certa: tutto (o quasi) è ancora da scrivere. Qualcuno potrebbe pensare che, tutto sommato, questo sia un bene. Il tema è però più profondo di quanto non appaia e si può riassumere così: più di altri, l’economia digitale sembra un fenomeno che il legislatore, con il suo approccio settoriale e lento, sembra inidoneo a governare. L’argomento merita una riflessione seria, perché questa tendenza, che ha le sembianze di un inseguimento affannoso più che di un disegno regolatorio complessivo, rischia di relegare il Parlamento (e il diritto in generale) in una posizione da spettatore, in quanto tale irrilevante e destinato a non toccare palla (o forse addirittura a non voler toccare palle, in nome di un atteggiamento pilatesco). Si potrebbe pensare che una latitanza del diritto sia un problema solo per i soggetti che si assume essere più deboli (come i lavoratori) e non anche per le aziende, ma così non è. Per volerci limitare ad un esempio, si pensi al tema dell’incertezza sui requisiti autorizzatori per l’accesso al mercato: al momento è più che possibile che un soggetto che sviluppi e lanci una piattaforma sul mercato – con tutto ciò che ne consegue, anche in termini finanziari – si trovi di colpo nella situazione di dover sospendere la sua attività per ordine di un Tribunale (come è accaduto ad UberPop), perché sprovvisto di un’autorizzazione che quello stesso Tribunale (magari interpellato da un concorrente) reputi necessaria per operare. Oppure si pensi ad una società che lanci la propria piattaforma assumendo di dover sottostare ad un determinato regime fiscale e magari nel giro di qualche mese si debba scontrare con un altro regime che renda insostenibile il business.

In tutti questi casi, è chiaro che l’assenza di certezze normative ha un peso importante. Di regole, quindi, forse hanno bisogno non sono coloro i quali ambiscano ad essere tutelati, ma tutti. La speranza è che il legislatore, che attualmente osserva dalla panchina, si decida a scendere in campo per giocare la partita, con atteggiamento aperto e non di rigetto protezionistico di ogni forma di innovazione (come purtroppo è parso di cogliere in alcuni sporadici tentativi di intervento). Nell’interesse di tutte le squadre in campo.

Note

  1. Sui casi Uber France e Uber Spain cfr. rispettivamente la sentenza della Grande Sezione della CGUE del 10 aprile 2018 (causa C-320/16) e la sentenza della Grande Sezione della medesima Corte del 20 dicembre 2017 (C-434/15). In Italia, v. ordinanza del Tribunale di Milano del 25 maggio 2015, R.G. n. 16612/2015, confermata in sede di reclamo in forza di ordinanza del 2 luglio 2015, R.G. nn. 35445/2015 e 36491/2015.
  2. Case C-390/18 – Airbnb Ireland.

  3. Cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 778/2018 pubblicata il 7 maggio 2018. Una decisione di tenore analogo è stata recentemente assunta dal Giudice del Lavoro di Milano Dott.ssa Giulia Dossi: in questo caso tuttavia si è in attesa della pubblicazione del dispositivo.

  4. Convertito nella Legge n. 96/2017.

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