24
Feb
2015

DDL Concorrenza: Energia – di Lorenzo Castellani

Il Capo IV del ddl concorrenza riguarda la piena liberalizzazione dei mercati retail dell’energia elettrica e del gas, e del mercato della distribuzione dei carburanti per autotrazione. Le misure di liberalizzazione presentate dal Governo in questo settore possono considerarsi positive in quanto tese a finalizzare un processo di piena liberalizzazione avviato quasi vent’anni fa e che allineerebbero l’Italia ai Paesi europei che garantiscono il maggior tasso di concorrenza nel settore come riportato recentemente da uno studio IBL (http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=15629).

Relativamente al mercato elettrico e del gas, l’obiettivo è quello di superare l’attuale disciplina transitoria della “maggior tutela”, in base alla quale i consumatori finali di gas, cioè consumatori domestici e piccole medie-imprese, e i consumatori domestici di energia elettrica, che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, vengono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. La liberalizzazione del settore era iniziata col c.d. Decreto Bersani del 1999 per l’energia elettrica e col c.d. Decreto Letta del 2000 per il gas, ed oggi sembra finalmente giunto il momento per porre termine alla disciplina transitoria e avviare il passaggio al solo mercato libero. Sulla base dei rilievi ottenute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nell’ambito del suo monitoraggio sull’andamento dei prezzi, tuttavia, il Governo ha ritenuto di procedere con la massima gradualità nella riduzione del perimetro della tutela scegliendo una decorrenza differita nel tempo (1 gennaio 2018). Al tempo stesso, sebbene l’attuale sistema della maggior tutela non sia formalmente una forma di regolazione del prezzo, esso agisce al pari della definizione di un’offerta standard che, considerata la ristrettezza degli operatori sul mercato, finisce per rallentare la migrazione (cd. switching) dei clienti verso offerte ritenute più convenienti. La fissazione delle tariffe da parte dell’AEEG spinge, inoltre, gli operatori ad allinearsi intorno ad un certo livello di prezzo con la conseguenza di penalizzare economicamente il consumatore finale.

L’articolo 19 del ddl concorrenza abroga la disciplina transitoria di cui all’art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa alla fornitura di gas per i clienti finali domestici, al fine di superare il regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale (c.d. regime di maggior tutela) a partire dal 1 gennaio 2018. L’articolo 20 abroga la disciplina transitoria di cui all’art. 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativa alla fornitura di energia elettrica, con riferimento sia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai dieci milioni di euro, sia ai consumatori finali civili  sempre a partire dal 2018. La liberalizzazione operata dalle modifiche normative proposte dal ddl concorrenza dovrebbe consentire lo sviluppo di dinamiche competitive capaci di realizzare, nel medio periodo, significative diminuzioni dei prezzi per i consumatori. Per le famiglie in condizioni disagiate permangono gli strumenti esistenti del bonus elettrico e del bonus gas di cui potranno continuare ad usufruire. L’articolo 21, invece, rinvia a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l’adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime c.d. di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli ai consumatori. L’articolo stabilisce il monitoraggio transitorio dei prezzi retail nelle fasi precedenti e immediatamente successive all’abolizione dei prezzi di riferimento insieme all’introduzione di obblighi informativi a favore dei piccoli consumatori interessati dal provvedimento. Inoltre, consente l’adozione di misure volte a eliminare gli elementi potenzialmente distorsivi della concorrenza quali la separazione delle politiche di comunicazione e del marchio per le imprese verticalmente integrate (brand unbundling), la piena operatività del Sistema Informativo Integrato e l’adozione delle conseguenti misure anti-morosità, e la garanzia dell’efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di switching e fatturazione. Su questo punto, sarebbe stato maggiormente auspicabile un impegno del governo sul piano legislativo, come era sembrato dalle prime bozze del ddl, piuttosto che il rimando ai decreti ministeriali con tutte le criticità nei tempi e nell’attuazione che questi si portano dietro.

Per quanto riguarda invece alla distribuzione in rete dei carburanti per autotrazione, pienamente liberalizzata a livello nazionale, il Capo intende impedire l’adozione, da parte delle Regioni, di norme discriminatorie contro i nuovi entranti eliminando il rischio di posizionamento di barriere all’ingresso. L’articolo 22 del ddl concorrenza modifica il comma 17 dell’articolo 83-bis del D.L. 25-6-2008, n. 112 dove elimina l’espressione “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo”. L’articolo modificato prevede che l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati a tutta una serie di vincoli. Dalla soppressione di tale espressione deriva, dunque, che i vincoli sovra menzionati non possono essere previsti a prescindere dal fatto che l’obbligo della contemporanea presenza di più tipologie di carburanti comporti ostacoli o oneri eccessivi alle finalità dell’obbligo. Allo stesso tempo eventuali obblighi non possono essere previsti in maniera discriminatoria solamente a carico dei nuovi entranti, senza essere imposti anche ai soggetti già presenti sul mercato. In questo caso, la valutazione di proporzionalità relativa alle finalità dell’obbligo non era sufficiente a rimuovere la disparità tra oneri a carico di coloro che volessero fare il proprio ingresso nel settore. In questo modo, si sono di conseguenza definitivamente abbattute le barriere all’ingresso del mercato della distribuzione carburante.

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2 Responses

  1. Massimo Decio Meridio

    “finisce per rallentare la migrazione (cd. switching) dei clienti verso offerte ritenute più convenienti” …… convenienti ??
    Se il 70% degli utenti resta nel mercato tutelato forse , dico forse, perchè le offerte non sono assolutamente più convenienti …
    Come questo provvedimento vada a vantaggio del consumatore rimane uno dei grandi misteri italiani …..
    E’ un grosso regalo all’oligopolio dell’energia, per fare in modo che possano aumentare i prezzi e fare cartello verso l’alto, il tutto in nome di una – inesistente – concorrenza. L’unica barriera era il mercato tutelato … ora che è stato tolto il salvagente il consumatore può tranquillamente annegare …. che tristezza …

  2. Paperino CH4

    “si sono di conseguenza definitivamente abbattute le barriere all’ingresso del mercato della distribuzione carburante” .. o meglio si è suonato il requiem per la rete di distribuzione del metano e del gpl… con buona pace di chi ha investito in nuove motorizzazioni. Mah….

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