22
Giu
2016

Il senso del legislatore italiano per la concorrenza

Un recente Focus IBL, curato da Serena Sileoni, ha ben evidenziato come, in Italia, la via della concorrenza continui ad essere irta di ostacoli, che talora si annidano anche ove meno ci si aspetterebbe di trovarli: in questo caso, nel disegno di legge intitolato alla concorrenza stessa. In particolare, alcuni sub-emendamenti hanno proposto l’abrogazione dell’art. 8, c. 2-quater, della legge c.d. antitrust (l. n. 287/1990): secondo questa norma, le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), o operano in regime di monopolio, e rendono disponibili alle proprie partecipate o controllate beni o servizi, anche informativi, acquisiti in via esclusiva per la gestione del SIEG, sono tenute a rendere accessibili tali beni e servizi anche ai concorrenti delle proprie partecipate o controllate, a condizioni equivalenti rispetto a quelle praticate a queste ultime. 

La disposizione riportata trova il proprio presupposto nell’art. 8, c. 2-bis, secondo cui le imprese che esercitano la gestione esclusiva di un SIEG, o operano in regime di monopolio, non possono svolgere direttamente, ma solo mediante imprese separate, attività in mercati diversi e concorrenziali. L’intento della norme citate è evidente: impedire che la forza di taluni soggetti, scaturente dalla gestione del SIEG o dal monopolio, possa estendersi in ambiti liberalizzati, ponendo essi o società del gruppo in una posizione di vantaggio rispetto ad altri operatori di mercato. Queste disposizioni, apparentemente limitative della capacità contrattuale privata, sono quindi motivate dall’esigenza di evitare che la posizione di privilegio di alcune imprese, derivante dalla titolarità, per riserva di legge, di diritti esclusivi, possa rappresentare un fattore di distorsione della concorrenza, a beneficio proprio o delle proprie partecipate. Un caso specifico può spiegare in concreto il sistema normativo delineato: quando il concessionario nazionale del servizio postale universale decise di operare anche sul diverso mercato della telefonia mobile, costituì una società separata la quale, per vendere al pubblico i propri beni e servizi, si avvale della rete degli sportelli della sua controllante. Recentemente, un’impresa di telefonia mobile ha chiesto all’operatore postale nazionale di potersi anch’essa servire degli sportelli postali per vendere al pubblico i propri prodotti e servizi di telecomunicazione mobile a condizioni equivalenti a quelle che l’operatore postale applica nei confronti della società controllata, concorrente diretta dell’impresa richiedente. A seguito del rigetto della richiesta, l’operatore postale nazionale è stato diffidato dall’autorità Antitrust dall’omettere di offrire al concorrente l’accesso alle infrastrutture materiali e immateriali e alla rete di sportelli, a condizioni uguali a quelle della propria società. Analoga questione si sta verificando in un altro caso concreto, riguardante il settore della banda ultra-larga: l’abolizione della norma di cui all’art. 8, c. 2-quater determinerebbe il venir meno dell’obbligo dell’operatore energetico che gestisce un SIEG di consentire l’accesso alla fibra o alla rete elettrica ai concorrenti di una società del proprio gruppo, alle medesime condizioni praticate a quest’ultima: come rilevato nel Focus IBL sopra menzionato, la cessazione di tale obbligo potrebbe incidere negativamente su tale settore, considerato al momento molto strategico, con evidente nocumento per l’economia del Paese.

Da quanto sopra esposto, appare palese la limitazione della concorrenza derivante dai sub-emendamenti richiamati e l’alterazione del principio delle pari opportunità di iniziativa economica tra imprese: chi offre un servizio in monopolio o gestisce un SIEG e svolge attività liberalizzate attraverso una società partecipata, mediante beni e servizi di cui fruisce per una concessione ricevuta dallo Stato, non sarebbe più tenuto a fornire quei beni e servizi anche ai concorrenti di tale società, consentendo così a quest’ultima di continuare a godere di un beneficio ingiustificato. Si consideri, peraltro, che il gestore di un servizio universale detiene informazioni relative ai propri clienti, in ragione dell’attività che svolge, delle quali può avvalersi la società dello stesso gruppo e non invece gli altri operatori del mercato libero. Sembra priva di fondamento l’obiezione secondo la quale andrebbe verificato in concreto se il concorrente che chiede di poter accedere ai beni e servizi abbia sul mercato una posizione maggiormente consolidata rispetto alla società partecipata dal gestore del SIEG e, quindi, non necessiti di rafforzare tale posizione avvalendosi di strutture altrui; ovvero se da tale rafforzamento risulti conseguentemente indebolita la posizione della società che già fruisce delle strutture di quella del SIEG. Infatti, l’art. 8, c. 2 quater si propone che vengano assicurate ex ante pari opportunità, vale a dire che in un ambito concorrenziale ogni soggetto svolga la propria attività economica alle medesime condizioni e nessuno possa godere di vantaggi competitivi grazie a sinergie con un operatore in posizione privilegiata. Dunque, la norma non ha l’obiettivo di pareggiare ex post la situazione raggiunta sul mercato dai diversi soggetti ivi operanti, favorendo chi occupi fette inferiori di mercato o non consentendo a chi abbia già una diffusione capillare di espandersi ulteriormente.

Il disegno di legge in materia di concorrenza è volto a creare i presupposti per un mercato libero, inteso come luogo affidabile per l’accesso dei capitali privati, nonché terreno atto a consentire la competizione tra imprenditori in possesso di particolari requisiti professionali e operanti secondo regole di correttezza, a beneficio dei “clienti”: la modifica normativa indicata, come dimostrato, non agevolerebbe il dinamismo descritto. Il fatto che essa sia stata proposta proprio nell’ambito della legge sulla concorrenza la rende ancora più paradossale: il (buon) senso del legislatore nazionale, a volte, sembra perdersi del tutto.

* Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente dell’autore e non coinvolgono l’istituzione per cui lavora

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