3
Mag
2015

La costituzionalità sostenibile delle pensioni italiane

Ha suscitato viva approvazione negli interessati, e nei sindacati che li tutelano, e nello stesso tempo forte preoccupazione in tutti coloro che sono interessati alla sopravvivenza economica del paese la recente decisione della Corte Costituzionale in tema di pensioni. L’aver dichiarato incostituzionali le norme del decreto legge del governo Monti ‘SalvaItalia’ del 6 dicembre 2011 con le quali era stata cancellata per il biennio 2012-13 l’indicizzazione all’inflazione dei trattamenti previdenziali superiori a tre volte il minimo, pari a poco meno di 1.450 euro mensili lordi, apre un buco consistente nei conti pubblici. Dovrà infatti essere restituito il mancato gradino di aumento del 2012, stimato in 1,8 miliardi, e il doppio mancato gradino del 2013, stimato in 3 miliardi, il quale, dato il carattere permanente della mancata indicizzazione, non è stato tuttavia corrisposto neppure nel 2014 e nell’anno in corso. Il conto totale per la finanza pubblica è pertanto stimabile in circa 11 miliardi per il 2015 (3 miliardi per tre anni più 1,8), più 3 miliardi, destinati a ulteriore rivalutazione monetaria, per ogni anno successivo. 

Come possa la finanza pubblica italiana farvi fronte non sembra essere problema d’interesse per la Corte Costituzionale, il cui approccio è necessariamente proceduralista, non conseguenzialista, ma lo è indubbiamente per il governo, e di grande dimensione. Sul tema ha scritto efficacemente due giorni fa su questo blog Oscar Giannino, alla cui analisi, che condivido totalmente, rimando. Mi limito a reiterare un interrogativo, che mi appare di particolare rilievo: se è incostituzionale aver bloccato le pensioni medio-alte e alte, come può risultare invece costituzionale il blocco pluriennale di tutti gli stipendi pubblici, compresi quelli medio-bassi e bassi?

Mi interessa inoltre, affiancandomi all’analisi di Oscar, svolgere qualche riflessione sulle argomentazioni giuridiche utilizzate dalla Corte per dichiarare l’incostituzionalità, nessuna delle quali riesce a convincermi. Invado pertanto il campo dei costituzionalisti, tuttavia portando con me qualche concetto economico e qualche numero di cui ritengo che anche il giudice costituzionale non possa fare a meno. La Corte utilizza diverse argomentazioni principali. Le prime due si desumono da questo passaggio:

“La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi.

Si tratterebbe dunque di “interventi così fortemente incisivi”. Difficile poter essere ‘accordo: col provvedimento in oggetto il titolare di una pensione di 3 mila euro mensili non ha ottenuto l’aumento mensile di 90 euro del 2012 e di 36 euro del 2013; il titolare di una pensione di 2 mila euro non ha ottenuto l’aumento di 60 euro mensili nel 2012 e di 24 euro nel 2013. Si può davvero parlare di ‘interventi incisivi’ alla luce dello stipendio/reddito medio degli italiani, delle condizioni problematiche del mercato del lavoro e dell’alto numero di disoccupati e sottoccupati, della caduta pluriennale della produzione e del prodotto interno lordo?

Il diritto a una prestazione previdenziale adeguata, “costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio” dato che, come già sopra richiamato, non emerge “dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento”. Non vi è, in sostanza, dimostrazione che le esigenze di finanza pubblica fossero più importanti del diritto degli interessati a vedersi rivalutata ogni anno la pensione. Questo passaggio appare sconcertante. Come ha scritto Riccardo Puglisi su Linkiesta.it,

C’è da restare sgomenti: sembra quasi che i giudici della Corte –o perlomeno la minima maggioranza che ha votato l’incostituzionalità della norma in questione- siano rimasti beatamente in letargo durante quei mesi orribili per le finanze pubbliche italiane, iniziati nell’estate del 2011, e culminati nell’autunno con un costo del denaro per lo stato italiano superiore di quasi il 6% rispetto all’analogo costo per lo stato tedesco (il famoso spread). In quei giorni si diceva peraltro che, se lo spread avesse raggiunto il 7%, il rischio concreto sarebbe stato quello della bancarotta per le nostre pubbliche finanze.

Inoltre avrà pur ragione la Corte nel sostenere che la norma specifica non era dettagliatamente motivata, tuttavia si tratta di una legge, non di una sentenza, ed è prassi della produzione legislativa italiana, a differenza di quella comunitaria, non indicare nei testi motivazioni e finalità, le quale sono invece esplicitate nella relazione tecnica che accompagna l’iter parlamentare di ogni legge (e nel caso specifico anche riassunte in maniera inconsueta nel nome emblematico di ‘SalvaItalia’ dato all’intero provvedimento).

Ma le motivazioni più forti della Corte sono contenute in questo passaggio:

L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.

Qui diversi elementi risultano non condivisibili. In primo luogo il riferimento ai ‘trattamenti previdenziali modesti‘. Il provvedimento Monti toccava in realtà solo trattamenti di importo decisamente superiore al valore medio delle pensioni in essere: circa 5,5 milioni di rapporti su un totale all’epoca di  22,7 milioni, dunque meno di uno su quattro. Per ogni pensione (modesta, secondo la CC) interessata dal provvedimento ve ne erano altre tre di importo inferiore in alcun modo toccate. E’ inoltre interessante osservare gli importi medi: si rientrava nel blocco Monti  a partire da un totale lordo annuo di 18.759 euro. Nel 2011, anno del provvedimento, la pensione media erogata in Italia era invece di soli 11.229 euro. Se escludiamo dal conteggio le pensioni indennitarie e assistenziali, di importo medio minore, e consideriamo solo le pensioni Ivs il loro valore medio risultava più elevato ma si fermava tuttavia a 12.961 euro. Pertanto la pensione di importo più basso colpita dalla deindicizzazione biennale del provvedimento Monti (modesta secondo la CC) risultava in realtà del 67%  più elevata della pensione media italiana e del 45% maggiore rispetto alla pensione media Ivs. (Prospetto 4.2 di pag. 24 del Rapporto Istat sui trattamenti previdenziali 2011)

Ma in particolare appare fuorviante il riferimento al diritto ad una prestazione previdenziale adeguata, e dunque all’aspettativa della conservazione nel tempo del suo potere d’acquisto, quale traslazione nel tempo del precedente diritto, quando si era in età lavorativa, ad una remunerazione adeguata. Per l’art. 36 Cost., infatti, la remunerazione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa. La Corte ne desume il diritto alla “proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita”.

Non si può che essere d’accordo, salvo tuttavia rilevare, ma questo la Corte non lo fa, che la retribuzione differita non è altro che quella pagata a suo tempo dal datore di lavoro sotto forma di contributi previdenziali e presa in carico dagli enti previdenziali. La retribuzione differita è complessivamente data dai contributi rivalutati. Solo da essi. La retribuzione differita non può infatti in alcun modo essere posta a carico dei contribuenti, come si verifica invece in tutti i casi nei quali i trattamenti erogati sono squilibrati in quanto eccedono il valore attuariale dei contributi versati.

La quota di pensione pagata dai contribuenti non è in alcun modo retribuzione differita ma si chiama invece assistenza e la sua giustificazione costituzionale è data esclusivamente dai doveri di solidarietà ex art. 2 Cost., citato dalla Corte. Tali doveri valgono tuttavia necessariamente dai più abbienti verso i più poveri e non, come nel caso delle pensioni alte non giustificate dai contributi, da chi sta peggio (lavoratori attuali a basso reddito) verso chi sta meglio.

Riepiloghiamo: i contributi previdenziali sono proporzionali alla remunerazione percepita la quale, per l’art. 36 Cost., deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Se questo si è verificato durante la vita lavorativa, la pensione corretta è proporzionale ai contributi versati i quali erano proporzionali alla remunerazione percepita che era a sua volta proporzionale al lavoro prestato. Pertanto una corretta interpretazione del trattamento previdenziale come remunerazione differita implica necessariamente l’utilizzo del criterio contributivo come metodo di calcolo. Solo se il trattamento in tal modo determinato si rivela insufficiente ad assicurare un livello di vita dignitoso scattano i doveri di solidarietà e gli obiettivi di eguaglianza sostanziale ex art. 2 e 3 Cost. Ma non può che trattarsi evidentemente degli importi al di sotto della media, non di quelli decisamente al di sopra toccati dai provvedimenti Monti, ora dichiarati incostituzionali.

Sintesi: non vi è nulla  nella Costituzione italiana che impedisca di ricalcolare le pensioni secondo il criterio contributivo e non vi è nulla che imponga esiti costituzionali finanziariamente dirompenti e insostenibili. Anzi ritengo che una corretta interpretazione imponga il ricalcolo poiché solo in tal modo si determina la dovuta retribuzione differita e si evidenziano correttamente, a suo complemento, i casi nei quali è giustificata la solidarietà dei contribuenti al fine di conseguire l’eguaglianza sostanziale nel raggiungimento  di livelli di vita dignitosi. Ma la solidarietà prevista dalla Costituzione è dovuta ai più deboli e più bisognosi, non ai più forti e più furbi.

3 Responses

  1. sarebbe interessante sapere l’età media dei costituzionalisti che difendono le loro pensioni, nessuna contributiva ma tutte parassitarie.
    altro che black blok fra un po’ i giovani passeranno alle armi visto che questa generazioni di vecchi sta sempre di più uccidendo il loro futuro.
    ma è democrazia questa?non mi pare.

  2. LucaS

    Io ormai non ho alcuna speranza che l’Italia possa cambiare: a votare sono in maggioranza statali, pensionati e parassiti vari!
    Un giovane come me è assurdo che stia qui a mantenere questa gente sperando che miracolosamente forse, tra 30 anni qualcosa cambi…… molto meglio prendere l’aereo e al limite tornare dopo un bel default che resetterà questi supposit “diritti acquisiti” e cancelli o quasi lo stato cosi come lo conosciamo!

  3. gianni

    Mi chiedo se i cosiddetti “esodati”, vittime anch’essi del duo Monti-Fornero, abbiano o no gli stessi “diritti acquisiti” di costoro che lucrano pensioni non certo esagerate, ma sicuramente più che dignitoso.
    Vale la pena ricordare cosa sono gli “esodati”: a causa della crisi, molte aziende decisero, d’accorordo con governo e sindacati, di fornire uno “scivolo” verso la pensione ai dipendenti più anziani. L’accordo era grosso modo questo per tutti: tu vai in mobilità e prendi per i prossimi tre anni un assegno dallo Stato, che copre solo in parte la tua attuale retribuzione. Fra tre anni ti mancheranno x anni (in genere 3 al massimo) per raggiungere i requisiti per la pensione di anzianità/vecchiaia: io azienda ti pago anticipatamente un indennizzo (ovviamente tassato!) per coprire questo periodo di vancanza. adesso i due o tre anni di vacanza sono divantati sei, sette, anche dieci: non sono stati violati i diritti acquisiti anche di queste persone?

Leave a Reply