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La Befana ha portato ai Contribuenti il famigerato nuovo “redditometro” che servirà per rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale: saranno interessati tutti i Contribuenti (questa volta non solo i lavoratori autonomi e le imprese come è avvenuto per gli studi di settore) e già si stima che il 20% si trova in situazioni di anomalia e dunque a rischio di accertamento; … “mal comune, mezzio gaudio“!?
Il nuovo strumento deriva dalla elaborazione

di alcuni gruppi di Contribuenti ritenuti “virtuosi“, ripartiti per undici tipologie familiari (singol, accoppiati senza prole, accoppiati con prole, …) e per cinque aree territoriali (nordest, nordovest, centro, sud e isole) e costruiti considerando sette categorie di spese (comprendenti acquisti necessari, facoltativi, voluttuari e investimenti), variamente interagenti sulla base di funzioni matematico-statistiche: il risultato della combinazione di questi elementi costituirebbe il reddito minimo che ogni Contribuente avrebbe dovuto dichiarare al Fisco e che, se divergente di oltre il 20% da quello dichiarato, lo espone all’applicazione nei suoi confronti del conseguente procedimento accertartivo.
I criteri fondamentali su cui si basa il nuovo redditometro sono quelli delle spese per beni e servizi sostenute nell’anno (ricavabile dalle ben 128 banche dati disponibili per il Fisco e, in certi casi, da non meglio specificate medie Istat), degli investimenti effettuati al netto dei disinvestimenti e della quota risparmio stimabile. La curiosità più rilevante è la determinazione dell’ammonatre delle n. 56 tipologie spese significative per i “consumi” perché per n. 26 di esse viene valorizzato, alternativamente, l’importo effettivamente sostenuto sulla base dei dati in possesso del Fisco o, se più elevato, quello risultante dalle medie Istat: la ratio inespressa è sempre la presunzione di infedeltà del Contribuente che, se risulta aver speso meno della media, significa che ha utilizzato del nero o che ha preferito non “tracciare” parte degli acquisti per far apparire più contenuta la sua propensione alla spesa ed influenzare al ribasso la ricostruzione reddituale sintetica a suo carico; il Fisco disattende perciò legalmente il dato ufficiale a favore del più elevato dato stimato in modo che il risultato della ricostruzione redditometrica sia quello più elevato.
Dov’è il problema (domandano i benpensanti)? Il Fisco non potrà comunque procedere ad accertamento automatico, ma dovrà prima convocare il Contribuente per acquisire informazioni valutative e poi, semmai, convocarlo per un ulteriore contraddittorio pre-accertativo e perciò avrà tutto il tempo e l’occasione per offrire le giustificazioni e le prove specifiche occorrenti. Vero, ma come farà a dimostrare che ha realmene speso meno dell’importo ricavato dalla media Istat? Anche se avesse conservato gli scontrini e le ricevute fiscali, Gli sarebbe comunque impossibile dimostrare che quelli rappresentano tutte e sole le spese sostenute e dunque finirà per dover cedere alla pretesa ingiustamente elaborata dal redditometro.
Rinviando per gli altri profili di criticità a quanto già scritto in precedenza (“http://www.chicago-blog.it/2012/11/23/redditestorsione/“, salvo altri), giova sottolineare che ancora una volta la malafede e l’ingordigia del Fisco finiscono per prevalere sui diritti fondamentali dei Contribuenti i quali potranno confidare soltanto sulla “disponibilità” (del tutto discrezionale ed improbabile) degli operatori incaricati di valutare la Loro posizione, sempre però nel rispetto degli obiettivi del budget annuale dell’Ufficio finanziario cui appartengono.
Come al solito “l’occhio del padrone ingrassa il cavallo” … anche nei rapporti col Fisco!

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71 Responses to “Redditometro: l’occhio del padrone ingrassa il cavallo”

  1. Jack Monnezza,

    @giuseppe 1

    A me sembra che Giannino fara’ un gran buco nell’acqua. Non credo basti sottolineare incoerenze altrui, dire cose giuste ed essere una bravissima persona.

    Bisognerebbe, come dicono gli esperti di media politico, che seguisse il diktat di “stay on message”, invece di disperdersi in tanti rivoli….

    Anche io, che mi ritengo un osservatore abbastanza attento, non so piu’ da che parte stia…….
    Qual’e il suo message ? Dovrebbe decidersi (io credo contro Monti e tasse etc..) e ripeterlo all’infinito…..

    Inoltre dovrebbe chiudere la bocca a parecchi dei professori economisti prime donne a stipendio fisso che lo circondano….Che palle con questa meritocrazia e governo dei migliori! Mi sembrano Platone….

  2. un pinguino nero di rabbia,

    ok e’ operativo. E’ interessante che l’onere della prova sia invertito. Siamo innovativi? esistono altri paesi con simili approcci ? Visto che poi l’evasione puo’ essere un fatto penale che dicono i trattati internazionali? Di piu’ con il fatto che i ricorsi costano e che si ha un intervallo minimo per presentarli, siamo certi che sia tutto legale, costituzionale, democratico, etc etc insomma tutti quei bei paroloni vari ? Ci sono gia state validazioni e/o censure dalla magistratura sia ordinaria, sia contabile? Evvediamo… BTW se un contribuente dovesse vincere… chi lo ripaga del disturbo ? mah…

  3. Marco Tizzi,

    @un pinguino nero di rabbia
    secondo me, dato l’ordinamento italiano, l’unico modo per far modificare queta follia è rivolgersi a qualche corte internazionale.
    Ma non saprei da che parte cominciare… Seri?
    In Italia ovviamente non si può cavare un ragno dal buco perché chi giudica fa parte del folto gruppo che usa i proventi del latrocinio, quindi diciamo che c’è un velatissimo conflitto di interessi.

  4. Orso polare nero,

    tratto da:
    http://www.ilgiornale.it/news/interni/redditometro-si-trasforma-autogol-fisco-873088.html
    “Il problema di fondo è però un altro. Se siamo tanto disarmati dinanzi agli apparati tributari è perché il rapporto tra il cittadino e lo Stato è del tutto squilibrato. Il potere si autorappresenta come il legittimo titolare dei beni di tutti noi e questo perché la sua azione ha, o meglio “avrebbe”, una dignità superiore. A partire da qui, non solo il sistema pubblico può stabilire in modo legale una tassazione da esproprio, ma può pure controllare i nostri conti bancari e l’utilizzo che facciamo dei soldi lì depositati, spingendosi pure a proibire o limitare l’uso del contante….
    …Qui Befera evoca un tema caro ai teorici dello Stato di diritto e del principio di legalità. Ma siamo proprio sicuri che siano tirannici solo i regimi in cui la violenza e l’aggressione sono praticate di nascosto o in maniera arbitraria, e non lo siano anche le istituzioni del nostro tempo, dove in modo del tutto legale e trasparente una parte della popolazione viene spogliata di una gran parte delle proprie risorse e un’altra se ne avvantaggia spudoratamente, ad esempio con stipendi da favola?”

    Il potere dello stato consente di contraddire le proprie affermazioni e su queste invocare la legge. Il fisco ha sempre adoperato per il proprio interesse sentenze ad esso favorevoli e interpretato diversamente quelle a lui sfavorevoli disattendendo principi cardine come lo statuto del contribuente o gli art. 48 e 49 dei diritti fondamentali dell’ EU.
    Non è una guerra tra il bene e il male, in cui il fisco veste i panni del bene facendo gli interessi dello stato (perchè fin da piccoli ci dicono “lo stato siamo noi”) e il male è tutto il resto che non sia riconducibile allo stato. E’ una questione di convivenza civile, di etica, in cui è giusto colpire chi ha mancato sopratutto con dolo, ma non si interpretano arbitrariamente le regole a proprio tornaconto ponendo il contribuente nelle condizioni di dubbio su ogni cavillo perchè comunque sia lo stato ne deve uscire vincitore perchè i soldi servono e non deve rimetterci. Se qualcuno mi accusa di qualcosa, che l’accusa sia motivata seriamente prima, se poi ho ragione e quindi innocente le spese e i costi dimostrati che l’accusa era infondata mi devono essere rimborsati : nei processi tributari non accade così. Questo incentiva a chiedere qualsiasi cosa a chiunque, anche con sfumate argomentazioni, posso solo guadagnarci ma perderci mai.

  5. Manuel Seri,

    @Marco Tizzi
    Purtroppo sul tema dell’imposizione fiscale non si registrano orientamenti significativamente favoriveli ai Contribuenti neppure nelle Magistrature sovranazionali, anch’Esse troppo attente ad evitare perdite di gettito interne ed internazionali (il danaro ahimé serve a tutti e, chi ha il potere di procurarselo, si preoccupa solo di come rafforzare le proprie prerogative, mentre chi ha il potere di interpretare le norme e viene pagato profumatamente con quegli stessi danari, sta molto attento ad evitare pericolose falle che potrebbero avere conseguenze anche per lui).
    Lo Stato di diritto diventa purtroppo uno Stato sfrontatamente di parte (con tutto il suo apparato legislativo, esecutivo e giudiziario) quando entra in conflitto di interessi con i suoi Cittadini ed è proprio per questo che insorgono le rivolte civili … quando i Popoli sono reattivi e non si sono adagiati su un benessere che li ha viziati, indeboliti e resi indifferenti e rassegnati.
    Ogni Popolo ha ciò che si merita, che tollera e che continua ad accettare supinamente nonostante non gli piaccia ed è proprio questa la grave malattia che ha contagiato gli Italiani! Perciò bisogna adoperarsi per risvegliare uno spirito reattivo che possa poi portare ad una grande rivoluzione intellettuale e ristabilire i giusti equilibri fra i diritti ed i doveri dello Stato, da una parte, e dei Cittadini (ora sudditi nel suo significato più deteriore), dall’altro … e la speranza non deve mai finire!

  6. piero radici,

    @ marco Tizzi
    il problema fondamentale è che la cosiddetta ” presunzione di innocenza ” si applica solo quando Rutelli afferma di non sapere nulla dei fondi che Lusi amministrava ” in piena fiducia ” oppure quando ” in piena fiducia ” il Ministero del Tesoro Italiano autorizzò DEI PRIVATI a recarsi alla Banca Nazionale Greca a prelevare quei MILLE MILIARDI e spiccioli necessari per pagare ( il + grande affare CASH della storia !!!! ) le azioni di Telecom Serbia e relative tangenti ad ignoti Antelope Cobbler, Grissino e Porcellino ed il susseguente “non luogo a procedere per inaffidabilità del denunciante” emesso dalla Magistratura quando un agente denunciò date, cifre e nomi delle banche da cui transitarono i soldi. Naturalmente il centrosinistra allora al potere si chiamò fuori dichiarando che era ” un affare privato !!! ” La realtà caro Marco è che il SISTEMA parassitario, chiamato erroneamente STATO ( politici+funzionari pubblici+magistrati ), ha costruito aggirando la democrazia un ” FORT KNOX ” della illegalità entro il quale si è rinchiusa la nomenclatura, e di fatto la presunzione di innocenza oggi in Italia vale solo per loro, mentre per i cittadini C.e.M quali tu ed io non vale ne in ambito legale ne tantomeno fiscale.

  7. Marco Tizzi,

    Ho molti dubbi che gli Stati, almeno quelli sopra i 20 milioni di abitanti, non siano fondamentalmente tutti uguali.
    Forse da noi hanno meno pudore, ormai, ma purtroppo non vedo luoghi di totale salvezza.

  8. piero radici,

    @Marco Tizzi
    scusa Marco, ma deve essere da un bel po che non passeggi sulle rive del Ceresio, ti assicuro che è estremamente rilassante, finisci per illuderti di essere un ” libero cittadino”

  9. Alberto,

    Non ho ancora letto altrove una analisi seria e completa sulle responsabilità dell’ attuale redditometro e pertanto, avendo voluto, per chiarmi le idee io stesso, ho eseguito questo lavoro.

    Ciò premesso, e senza esporre alcun parere sulle responsabilità dei Governi Berlusconi e Monti, inserisco qui sotto la storia del provvedimento partorito il 24/12/2012 e pubblicato sulla G.U. del 4/1/2013.
    Ognuno potrà farsi le proprie considerazioni e capire a quale livello di abominia sia arrivata la politica italiana; sono disgustato e amareggiato!

    Questo il decreto del 1992, cui segue la relativa tabella dei beni e dei servizi in disponibilità dell’ accertando, ai fini dell’ accertamento induttivo.
    Il decreto Decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 22) del Governo Berlusconi:

    Art. 22

    (Aggiornamento dell’accertamento sintetico)

    1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto
    socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo
    piu’ efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
    mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto
    per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
    dichiarazione non e’ ancora scaduto alla data di entrata in vigore
    del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e
    ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
    “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi
    precedenti e dall’articolo 39, puo’ sempre determinare sinteticamente
    il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di
    qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la
    prova che il relativo finanziamento e’ avvenuto con redditi diversi
    da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi
    esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
    comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
    La determinazione sintetica puo’ essere altresi’ fondata sul
    contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita’ contributiva
    individuato mediante l’analisi di campioni significativi di
    contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
    dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
    dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
    con periodicita’ biennale. In tale caso e’ fatta salva per il
    contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
    La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
    precedenti commi e’ ammessa a condizione che il reddito complessivo
    accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
    L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
    complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di
    persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
    rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il
    procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5
    del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito
    complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
    previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti
    dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla
    legge.”.

    Dalla lettura comparata, emergono le due innovazioni fondamentali:

    1)Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
    2)Dall’esame della norma, dunque, emerge un importante dato: ai fini dell’accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell’anno d’imposta, anche quella per incrementi patrimoniali, spesa che nella precedente versione della norma si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti.
    Viene meno, dunque, la tradizionale bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali prima presente nell’articolo 38 del Dpr 600/1973, mentre si introduce l’assunto secondo cui alla spesa sostenuta in un determinato periodo d’imposta corrisponde un uguale reddito conseguito dal contribuente (spesa sostenuta = reddito tassabile).
    3)Risultano innovati anche i presupposti per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; essi sono meno stringenti, considerato che la nuova norma richiede uno scostamento di almeno il 20% (contro il precedente 25%) del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato, mentre è abrogata la verifica della sussistenza di detta condizione per almeno due periodi di imposta.

    Per quanto concerne l’ inversione dell’ onere della prova, questa norma era già prevista nel DPR 600/73 comma 5, situazione trascinata fino al decreto attuativo di Monti del 24/12/2012, quello delle voci di spesa.

  10. gennaro,

    Io sono un cittadino, dipendente pubblico, mai fatto un lavoro in nero, sempre pagato le tasse e la mia vita è la classica vita da Italiano medio. Il redditometro? ben venga, se uno ha la coscenza pulita non deve aver nessun timore. Certo che se io guadagno 1.000 euro al mese e ne spendo 2.000 c’è qualcosa che non quadra e allora dovrò dimostrare come ho guadagnato quei soldi in più. In questo paese si è fatto ciò che si voleva da sempre ( ecco perchè siamo falliti) e, ora, che qualcuno tenta di mettere un po di ordine siamo tutti spaventati. C’è gente che si lamenta e poi fa le file per comprare l’iphon5 da 600 euro, va bene, ognuno con i propri soldi fa quel che vuole ma poi non si venga a lamentare se il fisco gli viene a rendere conto da dove li ha presi se magari lo stesso anno ha chiesto i contributi per le bollette del gas o vive nelle case popolari. Io non spendo più di quanto guadagno e il fisco non mi fa paura. Buona giornata a tutti.

  11. roberto alessi,

    Il sig Monti ( lo si può ancora considerare un professore di materia economica?) ha, ineffabile, dichiarato che questo redditometro non va bene.
    E’ stato emanato “dopo” la sua sfiducia, dunque questo signore lo voluto così fermamente da metterlo in vigore da dimissionato.
    Il giorno dopo, convinto della nostra totale stupidità, ci dice che : ” non va bene”.
    Ha imparato bene la faccia tosta dei nostri peggiori politici, solo quello.

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